IL SOLE 24 ORE
Fisco e contribuenti. Dietrofront sugli omessi versamenti: la circolare 42/E delle Entrate fissa i limiti temporali
Ravvedimenti Iva, raggio ridotto
L’omesso versamento dell’Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche è ravvedibile solo «entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione». Ad esempio, gli omessi versamenti del 2016 dell’Iva mensile (l’Iva relativa a dicembre 2015, scaduta il 16 gennaio 2016 e l’Iva dei mesi da gennaio a novembre 2016) o trimestrale (l’Iva dei primi 3 trimestri 2016), possono essere ravveduti solo entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 è un sabato). Questa limitazione è indicata nella circolare delle Entrate 12 ottobre 2016, n. 42/E, paragrafo 4.3, e contraddice quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, Dlgs n. 472/1997, il quale prevede dal 1° gennaio 2015 la possibilità di ravvedersi addirittura «oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione» e «teoricamente» anche dopo il termine dell’accertamento (lettera b-ter).
La circolare non spiega il perché di questa limitazione ma forse il motivo sta nel fatto che l’integrativa Iva a favore può essere presentata solo entro la scadenza del modello dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento Iva. Tornando al nostro esempio, infatti, se oggi ci si ravvede per l’omesso versamento Iva di dicembre 2015, deve essere presentato un modello Iva 2016, relativo al 2015, integrativo a favore, per dare evidenza nel rigo VL29 “dell’ulteriore versamento periodico (non indicato nella dichiarazione originaria” presentata lo scorso 30 settembre 2016). L’invio di questo modello, purtroppo, non può avvenire dopo il 2 ottobre 2017, di conseguenza anche il relativo ravvedimento, secondo l’agenzia, è limitato a questa data.
Tuttavia, se fosse questo il motivo della limitazione delle Entrate, si segnala che gli omessi versamenti del 2016, mensili o dei primi 3 trimestri del 2016 (dicembre 2016 escluso), potrebbero essere ravveduti, comunque, entro il 30 settembre 2018, perché l’integrativa Iva 2017, relativa al 2016, a favore, scade in questa data. Ciò nonostante, l’agenzia ha detto che tutti i versamenti periodici non fatti del 2016 possono essere ravveduti entro il 2 ottobre 2017.
A prescindere dalla motivazione dell’accorciamento di questo periodo per il ravvedimento, attuato dalle Entrate, comunque, questa notizia spiazza tutti i contribuenti che, in caso di omessi versamenti periodici Iva (mensili o trimestrali), sono abituati a indicare nel rigo VL29 del modello Iva anche gli importi delle liquidazioni periodiche non pagati (con l’intenzione di provvedere, dopo la presentazione del modello, al ravvedimento degli stessi), indicando il saldo annuale Iva, al netto sia degli importi mensili o trimestrali pagati, sia di quelli non pagati. Per questi soggetti, gli omessi versamenti del 2015 dei debiti delle liquidazioni Iva mensili o trimestrali, non sono più ravvedibili dal 30 settembre 2016, con la beffa che anche il saldo Iva annuale 2015 non è ravvedibile, perché nel modello Iva 2016, relativo al 2015, risulta al netto dei versamenti periodici non pagati.
Questi contribuenti avrebbero dovuto inserire nel rigo VL29 solo gli importi pagati (come del resto previsto dalle istruzioni del modello), facendo aumentare il saldo Iva 2015, che è sempre ravvedibile, senza limiti di tempo.
La circolare delle Entrate 12 ottobre 2016, n. 42/E, paragrafo 4.3, poi, ha confermato che la compensazione di un debito Iva relativo ad una liquidazione periodica (mensile o trimestrale) con un credito Iva emergente da «liquidazioni periodiche successive» (trimestrali, previa presentazione del modello TR) è una «compensazione orizzontale o esterna», nonostante si tratti della stessa imposta (interpretazione già contenuta nella circolare 3 giugno 2010, n. 29/E, risposta 1.1). Conseguentemente, la compensazione va evidenziata nel modello F24 ed è subordinata al rispetto del limite dei 5.000 euro annui, a quello dei 15.000 euro e a quello dei 700.000 euro annui di cui all’articolo 34, comma 1, Legge n. 388/2000. Luca De Stefani