FISCO: Ravvedimento, «bonus» sull’acconto (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Fisco e contribuenti. Le Entrate al Forum tax: no alle rate ma spazio al frazionamento di imposte, penalità e interessi dovuti
Ravvedimento, «bonus» sull’acconto
Niente sanzione per carente versamento se l’integrativa è presentata dopo la scadenza

Un «bonus» per la dichiarazione integrativa. La presentazione successiva alla scadenza dell’acconto non comporta anche il ravvedimento della sanzione per carente/omesso versamento dell’acconto. Se l’importo versato per gli acconti è stato correttamente commisurato all’imposta determinata nella dichiarazione al momento del versamento, il contribuente non potrà essere assoggettato alla sanzione per carente/omesso versamento, anche se da una dichiarazione integrativa dovesse emergere un’imposta superiore a quella originariamente determinata. Naturalmente il contribuente dovrà poi provvedere a versare la differenza dovuta, calcolata con riferimento alla maggiore imposta derivante dall’integrativa, rispettivamente con il versamento del secondo acconto o del saldo, in base al momento in cui è stata presentata la “nuova” dichiarazione. È uno dei chiarimenti forniti dagli esperti dell’agenzia delle Entrate nel corso del «Forum Tax 2016» svoltosi ieri a Milano.
Tra gli aspetti affrontati in materia di ravvedimento operoso – su cui è attesa per oggi la pubblicazione della circolare delle Entrate – c’è anche la conferma alla chiusura della rateizzazione delle somme dovute. Viene, invece, confermata la possibilità di un ravvedimento frazionato, ossia di una “correzione” parziale rispetto all’importo dovuto. Occorre, però, che vengano corrisposti imposta ma anche interessi e sanzioni commisurati in relazione alla frazione del debito versato tardivamente.
È emerso anche che se tra un versamento e l’altro viene notificato un atto di liquidazione o di accertamento, l’omesso versamento del debito rimanente non può essere ammesso alle riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997.
Ma non si è parlato solo di ravvedimento operoso. La compliance passa anche dai nuovi strumenti introdotti dall’attuazione della delega fiscale come l’adempimento collaborativo e dell’interpello sui nuovi investimenti. In relazione alla cooperative compliance – riservata per ora solo alle imprese di grandissime dimensioni – gli esperti dell’Agenzia hanno precisato che è possibile presentare la domanda di adesione al regime anche se è stato soltanto disegnato e fatto approvare il tax control framework ma gli effetti operativi non sono ancora entrati a regime. In pratica si farà una sorta una «verifica di design» sull’impianto delineato mentre l’efficacia in concreto dei singoli controlli sarà valutata dall’ufficio durante la procedura. Così come è stato ricordato che sui sui tributi non amministrati dalle Entrate (come per esempio Imu, Tasi, Tari e accise) non si producono gli effetti derivanti dall’adesione al regime di adempimento collaborativo e pertanto non è necessaria l’inclusione all’interno della mappa del rischio.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di comunicazione tra imprese in compliance ed Entrate, su cui dovrà essere emanato un provvedimento dell’Agenzia, è stato anticipato che non ci sarà soltanto l’interpello «abbreviato» come strumento di dialogo ma ogni forma di interlocuzione sarà comunque formalizzata, visto che le risposte rese dall’amministrazione finanziaria hanno carattere vincolante sia per la stessa che per il contribuente. Giovanni Parente

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