IL SOLE 24 ORE
Fisco e contribuenti. I chiarimenti della circolare 42/E/2016: non è più necessario correggere l’acconto successivo al modello già trasmesso
Ravvedimento, la sanzione non raddoppia
La violazione per infedele dichiarazione assorbe anche quella conseguente dell’omesso versamento del tributo, per cui il ravvedimento va fatto “guardando” alla sola infedeltà dichiarativa. Il ravvedimento di una dichiarazione regolarmente presentata non determina anche la necessità di effettuare il ravvedimento degli acconti dovuti per il periodo successivo. Sono alcuni dei principali chiarimenti forniti dalle Entrate in materia di ravvedimento operoso, con la circolare 42/E di ieri.
La prima parte della circolare risulta dedicata alla possibilità di regolarizzare la dichiarazione presentata nei novanta giorni successivi. Viene confermata la lettura del comunicato stampa del 18 dicembre 2015. Così si verifica, in taluni casi, la “stranezza” di una sorta di mutamento genetico della violazione commessa a monte: infatti, a secondo dei tempi in cui viene fatta la regolarizzazione successiva, la violazione si trasforma in un qualcosa di diverso. In pratica, qualora a settembre di quest’anno sia stata presentata una dichiarazione infedele, se il contribuente la corregge entro novanta giorni, essa, secondo l’Agenzia, risulta «irregolare a prescindere» (ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs 471/1997) con l’applicazione in linea generale della sanzione minima di 250 euro, sulla quale va parametrata la sanzione ridotta da ravvedimento (un nono). Inoltre, se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, il contribuente deve eseguire il ravvedimento con le regole riguardanti le violazioni dei versamenti. Quando la regolarizzazione nei novanta giorni riguarda errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, il ravvedimento va eseguito solamente sulla penalità relativa all’omesso versamento (30 per cento). Dopo i novanta giorni, invece, se la violazione commessa nella dichiarazione originaria risulta quella dell’infedeltà dichiarativa (ad esempio, per dei minori ricavi indicati), la regolarizzazione deve avere a riguardo quest’ultima violazione.
L’aspetto più rilevante del documento delle Entrate riguarda proprio questa ipotesi. Viene infatti stabilito che se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, ad esempio, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la regolarizzazione dell’infedeltà dichiarativa (con la sanzione minima generalmente del 90 per cento dell’imposta dovuta), assorbe anche quella dell’omesso versamento. In sostanza, non va affatto eseguito il ravvedimento anche per la violazione “indotta” del mancato pagamento del tributo, ma solamente di quella originaria dell’infedeltà dichiarativa. Questo principio deve portare alla conclusione che ogni qual volta viene regolarizzata la violazione prodromica, quella “indotta”, relativa al versamento, non è da regolarizzare. Ad esempio, se si effettua la regolarizzazione relativa a una mancata fatturazione, non va eseguito alcun ravvedimento per l’eventuale minore versamento in sede di liquidazione periodica. Questo ha portato l’Agenzia a “ravvedersi” anche su quanto affermato in passato (circolare 47/E/2008), circa la necessità di effettuare il ravvedimento per gli acconti successivi. Viene ora affermato che, se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, non va eseguito il ravvedimento per gli acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo se l’integrativa viene presentata dopo il secondo acconto. Se la dichiarazione integrativa è presentata anteriormente al secondo acconto, l’insufficiente versamento del primo (acconto) non può essere sanzionato se il contribuente versa la differenza dovuta con il secondo acconto. Dario Deotto