FISCO: Ravvedimento operoso light (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La circolare dell’Agenzia delle entrate usa il guanto di velluto sanzionatorio
Ravvedimento operoso light
La dichiarazione entro i 90 giorni non è mai infedele

Non è mai da considerare dichiarazione infedele quella che viene presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine per correggere eventuali errori commessi nella prima dichiarazione: in questa ipotesi si avrà di fatto un ravvedimento operoso molto leggero da un punto di vista sanzionatorio (si veda quanto anticipato da ItaliaOggi del 12/10/2016). In caso di ravvedimento operoso effettuato dopo il termine per il pagamento del secondo acconto di imposta, non potrà mai essere irrogata una sanzione per acconto carente. Infine, possibilità di ravvedimento operoso in più tranche con determinazione delle sanzioni a seconda del momento in cui è stato versato, anche tardivamente, il tributo.
Sono queste alcune questioni chiarite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 42 di ieri con la quale l’amministrazione finanziaria affronta in via interpretativa la «doppia» riforma del ravvedimento operoso, norma contenuta nell’articolo 13 del dlgs 472 del 1997 interessata appunto da un duplice intervento tra il 2015 ed il 2016.
Le sanzioni dovute per l’integrazione della dichiarazione nei 90 giorni
Da un punto di vista sanzionatorio, il sistema ormai è improntato a una sorta di data spartiacque con riferimento alle violazioni dichiarative, da intendersi come il novantesimo giorno successivo alla ordinaria scadenza del termine. In questo lasso temporale, il principio generale è quello della validità della dichiarazione nel caso in cui alla scadenza originaria la stessa non sia stata presentata. Nello stesso tempo, anche in relazione alla introduzione della nuova lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 13 (peraltro anticipata dalla prassi dell’Agenzia delle entrate), lo stesso termine di 90 giorni è da intendersi come un termine «minimo» per ricondurre a correttezza la dichiarazione sbagliata avvalendosi delle sanzioni da omesso versamento. Quindi, laddove da questo intervento effettuato nel predetto lasso temporale scaturisca una imposta (o una maggiore imposta) dovuta:
– la sanzione non sarà mai quella prevista per l’infedele dichiarazione (e quindi mai del 90% come misura minima) ma quella per l’omesso versamento;
– vi sarà una violazione «correlata» da sanare quale quella della irregolarità della dichiarazione stessa.
Del tutto diverso, evidentemente, è il caso della integrazione della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni. In questo caso, la violazione sarà quella della dichiarazione infedele che viene sanata muovendo da una sanzione base del 90% che assorbe anche l’omesso versamento. Naturalmente nel caso in cui la violazione che si intenda sanare non sia riscontrabile attraverso i controlli dell’Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto, per esempio, dagli articoli 36-bis e 36-ter del dpr n. 600 del 1973. Sempre lo stesso termine di 90 giorni, laddove non rispettato in relazione alla presentazione di una dichiarazione, farà sì che la dichiarazione sarà da considerare omessa.
Il ravvedimento e i versamenti di acconto
Nel 2008 l’Agenzia delle entrate affermò che la presentazione di una dichiarazione di ravvedimento operoso con l’aumento del reddito e dunque dell’imposta comportava la necessità di ravvedere anche gli acconti. Tale posizione aveva da sempre suscitato perplessità perché nel momento in cui il ravvedimento operoso sostituisce l’accertamento operato dall’agenzia, l’irrogazione della sanzione per infedeltà dichiarativa assorbiva quella da omesso versamento. A distanza di anni, l’agenzia delle entrate corregge lodevolmente la propria interpretazione osservando come se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente non potrà mai essere assoggettato a sanzione per carente versamento. Peraltro, la precedente interpretazione dell’Agenzia non era coerente in relazione al fatto che il ravvedimento poteva produrre effetti diversi a seconda del momento di effettuazione dello stesso.
Versamento delle sanzioni da ravvedimento
Una parte della circolare illustra le modalità con le quali il ravvedimento deve essere effettuato analizzando, nel contempo, alcune casistiche. In primo luogo, l’Agenzia ribadisce che il perfezionamento del ravvedimento in senso generale si ha solo in caso di integrale versamento delle somme dovute e non, nel caso di versamento frazionato, con il pagamento di una tranche. Posto che il concetto di rateazione non trova applicazione ideale nel ravvedimento, non è precluso il ravvedimento in più tranche ma l’intervento dell’Agenzia per esempio con un avviso bonario, interrompe la procedura di sanatoria spontanea. Altra ipotesi che viene rappresentata nella circolare è quella del pagamento del tributo tardivamente e della misura delle sanzioni applicabili. Il documento fa il caso del contribuente che versa le imposte con un ritardo di 20 giorni e, ai fini del perfezionamento del ravvedimento, dovrà commisurare la riduzione della sanzione tenendo in considerazione la misura della sanzione base che è del 15%. Duilio Liburdi

Foto del profilo di Andrea Gentile

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