IL SOLE 24 ORE
Accertamento. I giudici di Cassazione «rafforzano» le prove che può utilizzare chi ottiene fabbricati da parenti
Redditometro, difesa più facile
Possibile far leva sulla presunzione di gratuità nei passaggi immobiliari
Nel redditometro può trovare applicazione a favore del contribuente la presunzione di gratuità prevista nei trasferimenti immobiliari tra parenti ai fini dell’imposta di registro. Questa presunzione, infatti, è applicabile anche per altri tributi e spetta al giudice di merito verificarla in base alle prove fornite. Ad affermare questo principio la Corte di cassazione con la sentenza n. 21142 depositata ieri.
Ma veniamo ai fatti. L’agenzia delle Entrate rettificava per due periodi d’imposta il reddito di una contribuente con il vecchio redditometro. Oltre alle rate del mutuo riferito all’acquisto della propria abitazione e a un’autovettura, la rettifica si fondava prevalentemente sull’acquisizione di alcuni terreni edificabili dal padre. Il trasferimento era stato dichiarato a titolo oneroso nonostante il legame di parentela. I provvedimenti venivano impugnati dinanzi al giudice tributario evidenziando che l’acquisizione dei terreni era avvenuta a titolo gratuito nonostante quanto dichiarato in atto e che in ogni caso valeva la presunzione di liberalità prevista ai fini dell’imposta di registro (articolo 26, Dpr 131/86). Il giudice accoglieva parzialmente i ricorsi, mentre la commissione regionale, riformando integralmente la decisione, confermava la legittimità della pretesa. La contribuente ricorreva così per Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’omessa valutazione delle prove da parte della Ctr.
I giudici di legittimità, accogliendo la tesi difensiva, hanno rilevato che l’articolo 26 del Dpr 131/86, ai fini dell’imposta di registro, prevede che i trasferimenti tra coniugi o tra parenti in linea retta si presumono donazioni se l’ammontare complessivo dell’imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento sia inferiore alle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito. La Cassazione ha così precisato che tale presunzione è applicabile anche per altri tributi laddove possa risultare utile per la qualificazione dell’atto, ossia se a titolo oneroso o gratuito. Ne consegue che il contribuente può utilizzare la presunzione per contestare l’accertamento da redditometro quando il cedente dei terreni è un parente. Spetta poi al giudice di merito verificare, anche alla luce delle altre prove fornite, se tale donazione sia verosimile. Nella specie, la contribuente aveva solo un reddito di lavoro dipendente e pertanto risultava plausibile che il padre le avesse donato le aree.
La decisione è interessante poiché non di rado, sono stipulati atti a titolo oneroso nonostante si tratti di donazioni tra parenti. Nella maggior parte dei casi, ciò accade per evitare possibili azioni di riduzione in sede successoria del proprietario originario da parte degli eredi, trascurando tuttavia che simili atti, possano avere conseguenze anche ai fini reddituali. Secondo il chiarimento, quindi, il contribuente potrà contrastare il maggior reddito determinato sinteticamente, non provando l’esistenza di disponibilità non transitate in dichiarazione, quanto dichiarando che l’incremento patrimoniale non ha comportato trasferimento di denaro. Antonio Iorio