FISCO: Registro ad hoc per i titolari di trust, enti e gruppi societari (Italia Oggi)

IL SOLE 24 ORE

Antiriciclaggio. In Gazzetta la legge di delegazione europea
Registro ad hoc per i titolari di trust, enti e gruppi societari

Ieri sera è stata pubblicata nella Gazzetta n. 204 la legge di delegazione europea 2015 (n. 170). Tra le novità più importanti va segnalato l’articolo 15 che contiene i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della cosiddetta “IV antiriciclaggio”.
La normativa italiana di recepimento tenderà graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del reale rischio nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali. Verrà quindi attribuito al Comitato di sicurezza finanziaria il compito di elaborare un’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, prendendo in considerazione una fonte sovranazionale ossia la relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea.
Gli esiti di queste analisi, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza, saranno comunicati agli organismi nazionali di autoregolamentazione che potranno quindi elaborare delle linee guida che potranno essere quindi recepiti a livello nazionale ed aziendale. Da segnalare anche la previsione del registro centrale dei titolari effettivi per i trust , le società e i gruppi societari.
Le informazioni sui Titolari Effettivi di tali soggetti dovranno essere registrate, a cura del legale rappresentante, in una sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese in modo che siano tempestivamente disponibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione. In particolare sarà previsto l’accesso al Registro all’Amministrazione finanziaria per il contrasto all’evasione.
La legge di delegazione prevede che i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio debbano conservare i dati previsti, garantendo la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso l’integrazione di banche di dati pubbliche esistenti. La nuova normativa prevedrà anche la possibilità per l’Uif di accedere a tutte le informazioni finanziarie ed amministrative, nonché alle informazioni giudiziarie ed investigative (queste ultime con l’autorizzazione del Giudice).
È inoltre previsto uno scambio di informazioni tra le Unità di informazioni finanziarie (Fiu) degli altri Stati membri. La legge delega prevede anche per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, che i destinatari degli obblighi antiriclaggio applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela sul beneficiario del contratto, non appena individuato o designato, nonché sull’effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi. Grande attenzione verrà riservata alle piattaforme di moneta elettronica ed agli strumenti di pagamento anonimi prepagati. Valerio Vallefuoco

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