ITALIA OGGI
Studio del Notariato nazionale sui termini per l’opposizione (art. 2445 codice civile)
Riduzione di capitale sprint
Scontabili (con l’ok dei creditori) i 90 giorni previsti
Risulta ammissibile ridurre il termine di 90 giorni richiesto dall’art. 2445 c.c. per la riduzione reale del capitale. Sarà tuttavia all’uopo necessario o il consenso di tutti i creditori anteriormente alla iscrizione della delibera al registro delle imprese o il loro avvenuto pagamento che risulti da una dichiarazione resa dagli amministratori sotto la loro specifica responsabilità. È la conclusione a cui giunge lo studio d’impresa n. 41/2016/I «Riduzione reale e attuazione anticipata con il consenso dei creditori» approvato dal Consiglio nazionale del Notariato il 31/3/2016.
Il problema. L’art. 2445 c.c. relativo alla riduzione reale del capitale per volontà dei soci, al comma 3° stabilisce che «La deliberazione (di aumento ndr) può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione». Una norma analoga è prevista dall’art. 2482, comma 2° c.c., nell’ambito delle riduzioni di capitale di srl. Ci si chiede, a riguardo, visto che il codice non lo prevede se sia ammissibile, ed eventualmente a quali condizioni abbreviare il termine di 90 giorni ivi previsto.
Le norme in situazioni analoghe. Lo studio evidenzia che in altre situazioni il legislatore consenta tali abbreviazioni (si veda in particolare tabella in pagina). È il caso della trasformazione dove l’art. 2500 novies c.c. permette di accorciare il termine di 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario salvo il consenso dei creditori o il pagamento degli stessi, o della revoca della liquidazione ove i 60 giorni dalla iscrizione della delibera al registro delle imprese possono essere abbreviati alle stesse condizioni di cui sopra. Sub le condizioni previste dall’art. 2503, c. 1 anche in caso di fusione (e del 2506- ter, c. 5 per la scissione) risulta possibile ridurre o anche eliminare il termine dilatorio previsto tra iscrizioni delle deliberazioni e stipula dell’atto di fusione. Rispetto alla fusione e scissione, tuttavia, la riduzione reale del capitale risulta proceduralmente ben diversa. Nel primo caso è prevista una forma di pubblicità preventiva del progetto di fusione al registro delle imprese (art. 2501 ter e 2506-bis c.c.) e quindi i creditori legittimati all’opposizione sono quelli anteriori al deposito del progetto. Di contro, nell’ipotesi di riduzione volontaria non essendo prevista alcuna forma di pubblicità preventiva tutti i creditori possono fare opposizione anche cioè quelli che sono diventati tali dopo la delibera e prima della sua iscrizione presso il registro delle imprese. In dottrina, si è sostenuta sia l’ammissibilità della interpretazione analogica dell’art. 2503 c.c. alla riduzione di capitale reale in virtù del fatto che la ratio della norma è la tutela dei creditori, sia la sua inammissibilità in relazione al fatto che laddove si è voluto autorizzare il debitore ad anticipare l’adempimento (come nei casi di fusione, trasformazione o revoca della liquidazione) ciò è stato espressamente previsto dal legislatore.
Conclusioni. Il notariato richiedendo la massima cautela in relazione al fatto che l’esecuzione dei rimborsi o la liberazione dei soci dai conferimenti prima della scadenza del termine o della definizione delle opposizioni espone gli amministratori all’illecito di cui all’art. 2626 c.c. opta da ultimo per la tesi permissiva. Lo studio infatti, condivisibilmente, evidenzia come, in definitiva «non vi sia altro interesse contrario alla riduzione che quello dei creditori sociali anteriori all’iscrizione della delibera, sicché non sembra congruo negare la possibilità di un’attuazione ”anticipata” della riduzione laddove l’interesse di tali soggetti risulti soddisfatto». Ne deriva che (così come nella trasformazione) anche in riferimento alla riduzione reale del capitale sia ammissibile, l’attuazione anticipata rispetto ai 90 giorni previsti dall’art. 2445 c.c. a condizione che sussista il consenso dei creditori anteriori all’iscrizione della delibera o il loro avvenuto pagamento che consti da una dichiarazione resa dagli amministratori sotto la propria responsabilità. Luciano De Angelis