IL SOLE 24 ORE
Riscossione. Per i piani di rientro che sono ancora in corso non è necessario pagare le «quote» che sono scadute prima del mese di ottobre 2016
Rottamazione sulle rateazioni in corso
Per le dilazioni pendenti obbligo di versare le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016
È possibile definire anche i debiti derivanti da precedenti dilazioni, sia decadute che pendenti. Solo per le rateazioni pendenti, inoltre, sussiste l’obbligo del pagamento delle rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Molti dei quesiti arrivati dai lettori sono relativi ai rapporti tra la dilazione già accordata e la procedura di rottamazione.
Secondo quanto precisato nell’articolo 6, comma 8, decreto legge n. 193/2016, possono accedere alla sanatoria “anche” i debitori che hanno pagato parzialmente le somme rivenienti da precedenti piani di rateazione. Ne consegue che i benefici di legge si applicano tanto ai soggetti che hanno pagato qualcosa quanto ai soggetti che non hanno pagato nulla. L’unica distinzione operata dalla norma riguarda «i piani rateali in essere».
Il riferimento è ovviamente alle rateazioni non ancora decadute, per le quali occorre pagare integralmente le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
La ratio di tale previsione è quella di contrastare i comportamenti di quanti, una volta appreso dalla stampa l’imminente emanazione della disciplina della rottamazione, hanno interrotto i pagamenti. Se questo è lo scopo della disposizione in esame, allora dovrebbe trattarsi delle sole rateazioni vigenti alla data del 24 ottobre, data di entrata in vigore del decreto legge n. 193/2016, poiché è per l’appunto a esse che si rivolge l’effetto deterrente della norma. Non avrebbe senso invece pretendere il pagamento con riferimento a rateazioni concesse ad esempio a novembre, aventi scadenza a dicembre.
Occorre inoltre chiarire quanto prima quando si intende rispettata la condizione in esame. Secondo una lettura eccessivamente restrittiva bisognerebbe aver rispettato puntualmente le scadenze di pagamento delle rate dell’ultimo trimestre dell’anno. Si ritiene però che questa tesi sia davvero difficile da sostenere, dal momento che nel contempo si ammette alle agevolazioni di legge, senza condizione alcuna, chi non ha mai pagato nulla. Sembra quindi più corretto concludere, in assenza di precisazioni legislative, che ciò che conta è che il pagamento sia avvenuto anche se in ritardo. In particolare, la condizione dovrebbe essere soddisfatta alla data di presentazione della domanda.
In realtà, se si aderisce alla tesi che la rottamazione si perfeziona solo con il pagamento della prima rata, poiché solo allora si conosce con esattezza l’importo da versare, potrebbe essere sufficiente che le rate in questione siano onorate alla suddetta scadenza. Su questo tema, considerata la delicatezza e l’importanza della questione, un chiarimento ufficiale appare in realtà urgente, poiché le domande possono già essere presentate.
Per i soggetti che hanno presentato domanda di riammissione a una dilazione scaduta, entro lo scorso 20 ottobre, ai sensi dell’articolo 13 bis, Dl n. 113/2016, la necessità di versare le rate del trimestre in corso è sempre ravvisabile, poiché il piano di rientro è normalmente vigente al 24 ottobre.
Se la dilazione è esistente e il debitore non ha adempiuto all’obbligo di pagare talune delle rate precedenti (ad esempio di aprile e maggio), resta fermo che l’accesso alla sanatoria è subordinato al solo pagamento delle rate del trimestre in corso, non anche a quelle scadute prima. Sul punto, la norma è chiara, richiamando unicamente gli importi che scadono in tale arco temporale. Se così non fosse, di nuovo si penalizzerebbe in modo del tutto irragionevole il debitore scrupoloso rispetto a quello totalmente inadempiente.
Non vi sono dubbi, inoltre, sul fatto che questa condizione non opera per tutti i piani di rientro che sono già scaduti alla data del 24 ottobre 2016. A tale scopo, occorre guardare alla data di concessione della dilazione. Se si tratta di dilazione concessa prima del 22 ottobre 2015, la decadenza avveniva con il mancato pagamento di 8 rate. A partire dalle rateazioni accordate da tale data sono sufficienti 5 rate non pagate. Luigi Lovecchio