IL SOLE 24 ORE
Dl fiscale/2. Da valutare l’impatto delle voci della cartella che «fissano» il debito per sanare la propria situazione
Rottamazione, test convenienza
I benefici maggiori della rottamazione delle cartelle riguardano la cancellazione delle sanzioni e relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali. È importante rilevare che la cancellazione delle sanzioni “azzera” i relativi aggi. Infatti, come precisato dall’attuale amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in occasione dell’audizione alla Camera dei deputati del 2 novembre 2016, con la definizione, il contribuente «può estinguere il proprio debito pagando esclusivamente le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e di interessi, nonché le somme maturate quale aggio di riscossione esclusivamente sugli importi da corrispondere a seguito della definizione. Non sono, quindi, dovute le sanzioni iscritte a ruolo, i relativi aggi, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive calcolate sui crediti previdenziali».
Le possibili situazioni
La rottamazione agevola i contribuenti con somme affidate all’agente della riscossione dal 2000 al 2015, che non hanno pagato nulla e non hanno presentato ricorso, nonché i contribuenti con contenzioso in corso con sentenze negative o senza sentenze, che hanno pagato poco o nulla. La definizione fatta da questi contribuenti sarà definitiva, sia nei confronti dell’agente della riscossione per i debiti rottamati, sia nei confronti dell’ente impositore. La rottamazione è invece più complicata per chi ha il contenzioso in corso (si veda il Sole 24 Ore del 1° novembre). Per evitare eccezioni di incostituzionalità, sarebbe necessario integrare la norma nel rispetto dei principi costituzionali in tema di parità di trattamento.
Gli avvisi bonari
Parità che, ad esempio, non è rispettata nei casi di contribuenti che hanno ricevuto avvisi bonari e stanno pagando il debito con l’agenzia delle Entrate in modo rateale. Questi contribuenti, non avendo somme da pagare affidate all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2015, sono esclusi dalla rottamazione e devono continuare a pagare il debito, con sanzioni e interessi. Sono invece agevolati i contribuenti che, dopo avere ricevuto l’avviso bonario, non hanno pagato nulla e hanno avuto le somme affidate all’agente della riscossione entro il 2015, per imposte, sanzioni, interessi, aggi e spese. In questo caso, essi potranno accedere alla rottamazione, beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni e relativi aggi e degli interessi di mora e di dilazione.
Il pericolo di disparità
Il rischio è quello di realizzare una ingiustificata disparità di trattamento a danno del contribuente più diligentemente osservante della legge, tra soggetti passivi della stessa fattispecie: in modo specifico, tra chi non ha pagato nulla e può pagare, beneficiando della cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione, e chi, pur avendo pagato delle somme e fatto ricorso, magari con esito favorevole, non può fruire della rottamazione, perché non ha debiti iscritti a ruolo. È coerente con i principi di ragionevolezza che spetti a tutti il beneficio della cancellazione di sanzioni e relativi aggi, e degli interessi di mora e di dilazione, sia a chi non ha pagato nulla e non ha presentato ricorso, sia a chi ha già pagato delle somme e ha presentato ricorso con esito favorevole. Salvina Morina Tonino Morina