IL SOLE 24 ORE
Delega fiscale. Lo schema di decreto attuativo in attesa di approvazione incide anche sugli istituti deflativi applicabili prima e dopo l’accertamento
Sanzioni amministrative, obiettivo equità
Più che di riforma occorre parlare di razionalizzazione del sistema. È questo quanto emerge dall’esame dello schema di decreto legislativo, ormai in fase di approvazione, che revisiona il regime sanzionatorio amministrativo.
Principio di proporzionalità
Il principio di base che ha mosso il legislatore a intervenire sul sistema sanzionatorio in generale e in quello amministrativo in particolare, è quello della proporzionalità. Le modifiche programmate, infatti, mirano a calibrare diversamente le sanzioni irrogabili in funzione del diverso disvalore che scaturisce dal tipo di violazione commessa. A fronte di violazioni a bassa pericolosità, quindi, la sanzione irrogabile risulta esser ben più modesta rispetto a quella che caratterizza comportamenti più pericolosi. L’applicazione concreta del principio di proporzionalità attuato nello schema di decreto legislativo comporta che, ad esempio, in presenza di una dichiarazione infedele non viene più prevista una sola sanzione per quanto graduata da un minimo a un massimo, ma la stessa viene rimodulata alla base in funzione delle caratteristiche della violazione. Se l’infedeltà deriva da condotte fraudolente e come tali, quindi, particolarmente gravi, la sanzione è aumentata della metà. Se, invece, l’infedeltà è di scarso profilo e quindi a bassa pericolosità, la sanzione è ridotta a 1/3. In ragione dello stesso principio di proporzionalità, alcune violazioni che oggi sono sanzionate pesantemente, in quanto ritenute non ad alto disvalore vengono significativamente ridotte.
Sanzioni e istituti deflativi
La misura graduata delle sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni commesse si rifletterà anche sull’applicazione degli istituti deflativi previsti dal nostro ordinamento, con effetti diversi tra istituti applicabili ante e post accertamento. Per la definizione di atti già formalizzati dall’Agenzia, infatti, la determinazione delle sanzioni ridotte dovute per accedere all’istituto premiale (si pensi all’accertamento con adesione), è fatta direttamente dalle Entrate e quindi non presenta particolari criticità. Nell’ambito, invece, delle regolarizzazioni spontanee, la liquidazione del dovuto per accedere al ravvedimento è calcolata direttamente dal contribuente e quindi sarà egli stesso che, nel caso concreto, dovrà valutare se vi siano o meno le condizioni per applicare la maggiorazione o la riduzione della sanzione base. Dato che per le violazioni ordinarie più diffuse in tema di infedele o omessa dichiarazione, la nuova sanzione minima base prevista dallo schema di Dlgs è più bassa rispetto a quella oggi in vigore (per l’infedele dichiarazione la sanzione scende dal 100% al 90%, con la possibilità che se le osservazioni della Commissione parlamentare della Camera saranno recepite, calerà ulteriormente all’80%), con l’entrata in vigore del Dlgs l’accesso agli istituti premiali nella maggior parte dei casi costerà meno rispetto a oggi.
Entrata in vigore
Uno degli aspetti più delicati che caratterizzano la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo è quello che regola l’entrata in vigore delle nuove norme. L’articolo 31 dello schema di Dlgs, infatti, dispone, che «le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017».La bozza di decreto si presenta quindi piuttosto lacunosa sul punto. Ma gia a fine luglio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 luglio) il viceministro dell’Economia Luigi Casero aveva dato rassicurazioni a riguardo, ammettendo che l’indicazione di una data nella validità della revisione delle sanzioni «nasce da un errore» del Governo. Se per le sanzioni penali il vincolo biennale è da intendersi già superato, per quanto riguarda le sanzioni amministrative Casero ha spiegato che per superare la valenza biennale è necessario trovare le coperture economiche. Secondo quanto dichiarato a fine luglio dal viceministro, la validità biennale delle norme «potrà essere superata durante il dibattito».
È quindi quanto mai auspicabile, come richiesto dalle stesse Commissioni parlamentari, che su questo punto dello schema si ponga rimedio prima dell’approvazione finale. Gian Paolo Ranocchi