IL SOLE 24 ORE
Scatta il rimborso per chi ha pagato
Dopo la sentenza delle Sezioni unite 9451 depositata ieri possono smettere di versare l’Irap i professionisti che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, si avvalgono (anche in modo non occasionale) di un unico collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o, comunque, solo esecutive. Tutto ciò con impatto significativo sui conti delle Entrate.
Nel caso in cui il professionista – che si rispecchia nella situazione che oggi la Cassazione considera come “non organizzata” – abbia già proceduto a versare gli acconti 2015, potrà presentare la dichiarazione Irap 2016 solo per riportare il loro importo (in presenza di base imponibile nulla), somma che costituisce un credito già oggi compensabile con altri tributi e contributi. Se, invece, gli acconti non sono stati versati, la dichiarazione non va presentata. Per gli anni passati, può essere presentata istanza di rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento (articolo 38 Dpr 602/1973), anche se, per il periodo d’imposta 2014, si può valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” entro il prossimo 30 settembre.
L’indagine fattuale sull’esistenza o meno dell’autonoma organizzazione dovrà presumibilmente basarsi sulle mansioni a cui il dipendente è addetto e sulla sua specializzazione in relazione alla specifica attività svolta dal professionista. Continuerà a versare l’Irap l’ingegnere che ha alle proprie dipendenze un geometra, mentre potrà considerarsi non soggetto al tributo chi impiega un’unica segretaria.
Situazione diversa per il professionista che presenta una situazione organizzativa che eccede quanto indicato dalla Cassazione (pluralità di dipendenti ovvero unico dipendente “qualificato”, con funzioni non meramente esecutive). In questo caso, versamenti e dichiarazioni vanno adempiuti, intervenendo con integrative e ravvedimenti operosi per le omissioni commesse sino agli acconti 2015.
Contribuenti e professionisti hanno ora maggiori certezze con riferimento ai versamenti e alle dichiarazioni Irap relativi al periodo d’imposta 2015. La sentenza 9451/2016 della Corte di cassazione a Sezioni unite affronta, finalmente, uno dei temi principali riguardanti il concetto di “autonoma organizzazione”, fonte di diffuso contenzioso. La sentenza risponde, positivamente per i professionisti interessati, al quesito riguardante il ruolo, ai fini della soggettività passiva, del personale di segreteria, o, comunque, con mansioni prettamente esecutive, spesso impiegato solo part time. Tanto le Commissioni tributarie quanto la stessa Sezione tributaria della Suprema corte non avevano sino ad ora raggiunto alcun punto fermo in proposito, oscillando tra una posizione più rigida (la presenza di personale non occasionale implica soggettività Irap) e un orientamento, in particolare dal 2013, di maggiore apertura, volto a qualificare l’intensità dell’apporto del dipendente ai fini delle creazione di valore aggiunto del professionista.
Per quanto la sentenza in esame tratti il caso di un professionista, essa espressamente si estende ai piccoli imprenditori, quali ad esempio agenti di commercio, promotori e artigiani, i quali, già in passato, ottennero dalla Cassazione di essere considerati quali “lavoratori autonomi”, da trattare, ai fini Irap, alla stessa stregua dei professionisti. Peraltro, una bozza di provvedimento di matrice governativa diffusa un anno fa riconosceva il non assoggettamento ad Irap dell’imprenditore individuale (oltre che del professionista) qualora impiegasse stabilmente «un solo addetto allo svolgimento di servizi relativi ad attività esclusivamente ausiliarie», con un limite di spesa di 18.000 euro lordi, senza che assumessero rilevanza tirocinanti, praticanti o apprendisti. Giorgio Gavelli