IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. Scadenze e decorrenze slittano al 1° settembre
Scatta la pausa estiva, ecco le cause sospese per il mese di agosto
Da lunedì 1° agosto fino a mercoledì 31 agosto è sospeso il decorso dei termini processuali. Quest’anno poi la sospensione riguarda anche ciò che scade il 30 ed il 31 luglio (perché sabato e domenica, articolo 155 Codice di procedura civile). La tregua riguarda tutti i processi (civili, penali, amministrativi e tributari). Ciò significa che se un atto processuale scade durante il periodo di sospensione, i termini si sospendono e i giorni rimanenti si calcolano a decorrere dal 1 settembre. Se un termine inizia a decorrere tra il 1 agosto ed il 31 agosto (ad esempio, viene notificata una sentenza il 5 agosto, da impugnare in 30 giorni) occorre iniziare il calcolo dei 30 giorni dal 1 settembre. La tregua deriva dalle leggi n. 12 del 1941 e 742 del 1969, norme che garantiscono un turno di riposo per gli operatori giudiziari.
Termini processuali e sostanziali
Sono sospesi i termini processuali e cioè quelli relativi ad atti che riguardano l’attività delle magistrature nei vari gradi, mentre non sono sospesi quelli sostanziali che cioè riguardano atti o contratti. Non si sospendono i termini di procedure che non si trattano nelle aule giudiziarie, come ad esempio l’adempimento di un’obbligazione contrattuale, il pagamento di un debito o del canone di locazione.
Nel caso di giudice del lavoro non vi è sospensione per le liti su retribuzioni, mobbing, attività sindacale. Invece l’esito di un concorso pubblico può essere impugnato con la sospensione feriale, perché occorre rivolgersi al Tar.
I provvedimenti di urgenza non si sospendono, nemmeno quelli trattati dai giudici amministrativi (articolo 54, Dlgs 104/2010).
Nelle liti tributarie
Sono sospesi i termini per la notifica di un ricorso (60 giorni), per la costituzione in giudizio (30 giorni), per il deposito dei documenti e delle memorie (che peraltro si calcolano a ritroso, e quindi la relativa scadenza è anticipata). La sospensione feriale non riguarda invece né i termini per il versamento delle imposte né le decadenze per la notifica ai contribuenti degli avvisi di accertamento.
La mediazione tributaria, come quella civile, non subisce la sospensione feriale (circolare delle Entrate 1/E/2014) anche se si tratta di procedimenti esterni alle aule giudiziarie. La procedura quadrimestrale di mediazione civile, non si sospende ad agosto (articolo 6, Dlgs 28/2010).
Gli uffici pubblici
Il problema della sospensione estiva riguarda anche gli uffici pubblici, soprattutto in caso di istanze, dichiarazioni o segnalazioni di inizio attività. In alcuni casi si forma un provvedimento favorevole al privato (silenzio “assenso”), utile per iniziare un’attività, anche grazie al Decreto Scia 30/6/2016 n. 126, in vigore dal 28 luglio. Altre volte il decorso del tempo genera un “rigetto” (che equivale ad un diniego, da impugnare) o un “inadempimento” (un ritardo generico, anch’esso da contestare): tutte le procedure che maturano in silenzio non sono soggette a sospensione feriale. In altri termini, la Pa deve provvedere anche d’estate (come sottolinea Tar Milano, 3186/2012). Sempre in ambito di procedure amministrative, si sospende il termine per l’opposizione alle sanzioni della legge 689/1981 (depenalizzazione: Cassazione civile 10057/2013). Si tratta infatti di vere e proprie liti che coinvolgono la magistratura ordinaria. Guglielmo Saporito