FISCO: Scontrini e ricevute in soffitta (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

 

DELEGA FISCALE/ L’opzione (finora riservata alla gdo) estesa dal dlgs fatturazione

Scontrini e ricevute in soffitta

Incassi giornalieri inviati telematicamente all’Agenzia

 

 

 

Scontrini e ricevute fiscali al tramonto: tutte le imprese operanti con i consumatori finali potranno optare per l’invio telematico degli incassi giornalieri all’Agenzia delle entrate, finora riservato agli esercizi della grande distribuzione organizzata, ed evitare così l’obbligo del rilascio della certificazione fiscale al momento dell’ultimazione dell’operazione. Nell’era del fisco 2.0, quindi, scontrini e ricevute potrebbero diventare un residuato del secondo millennio, riservato ai pochi contribuenti che, per varie ragioni, non avranno convenienza o possibilità di dotarsi dello strumento tecnico per gli adempimenti telematici. Non ci saranno però incentivi fiscali per l’acquisto degli apparecchi idonei alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. L’articolo 2 dell’ultima versione dello schema di decreto legislativo in materia di fatturazione elettronica e adempimenti telematici approvato venerdì dal Consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi del 18 luglio scorso) conferma, dunque, la possibilità, per i soggetti che effettuano le operazioni dispensate dal rilascio della fattura ai sensi dell’art. 22 del dpr 633/72 (commercianti al dettaglio, artigiani, alberghi e ristoranti ecc.), di optare, a partire dal 1° gennaio 2017, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva. L’opzione avrà effetto per cinque anni e, se non revocata, si rinnoverà automaticamente di quinquennio in quinquennio. Correlativamente è prevista, dalla stessa data, l’abrogazione delle disposizioni dei commi da 429 a 432 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, che contemplano la facoltà di trasmissione telematica dei corrispettivi per gli operatori della distribuzione organizzata esercenti l’attività in più punti vendita con determinate caratteristiche dimensionali, in quanto la speciale disciplina della citata legge sarà assorbita da quella generale. La memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi dovranno effettuarsi mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi gli strumenti che consentono i pagamenti con carte elettroniche (es. Pos). Le disposizioni attuative, comprese quelle che definiranno le caratteristiche degli apparecchi idonei, saranno adottate con provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria.

Effetti dell’opzione. La prima, naturale conseguenza dell’opzione è il venir meno dell’obbligo di registrare i corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 24 del dpr 633/72, in quanto i relativi dati saranno memorizzati immodificabilmente e messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate in tempo reale o quasi (i termini della trasmissione saranno comunque stabiliti dall’Agenzia con i provvedimenti attuativi). La seconda, sicuramente più rilevante, è la cessazione dell’obbligo della certificazione fiscale di cui all’art. 12 della legge n. 413/91, ossia dell’obbligo di emettere scontrini e ricevute con valenza fiscale, come già avviene per le imprese della gdo che si avvalgono delle disposizioni della citata legge n. 311/2004. È espressamente confermato, comunque, l’obbligo di emettere la fattura su richiesta del cliente. Con decreto ministeriale, sentite le associazioni di categoria, potranno essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare le operazioni, anche a fini commerciali; un’esigenza, questa, che sorgerà soprattutto per i cessionari/committenti che abbiano necessità di documentare la spesa, anche a scopi fiscali.

Distributori automatici. La memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, sempre con decorrenza 1° gennaio 2017, sarà invece obbligatoria per le imprese che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, attualmente escluse, per ovvi motivi, dagli obblighi di certificazione fiscale e di emissione della fattura. Accogliendo i suggerimenti delle commissioni parlamentari, il governo ha inserito nella norma il vincolo di adottare soluzioni tecniche atte a non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori.

Sanzioni. Sia ai soggetti che eserciteranno l’opzione sia alle imprese che gestiscono distributori automatici, si applicheranno, in caso di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi, oppure di mancata o infedele trasmissione, le sanzioni previste dall’art. 6, comma 3 e dall’art. 12, comma 2 del dlgs n. 471/97, per le violazioni in materia di rilascio di scontrini e ricevute fiscali e di installazione degli apparecchi misuratori fiscali. Franco Ricca 

 

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