IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. Con la riforma del processo tributario più facile ottenere il rimborso quando il giudizio è favorevole al contribuente
Sentenze esecutive in stand by
Debutto dal 1° giugno ma la norma potrebbe slittare in attesa del decreto sulle garanzie
Esecutività delle sentenze in favore del contribuente a decorrenza ancora incerta: la data del 1° giugno fissata nel decreto di riforma del contenzioso tributario potrebbe infatti slittare per l’assenza di un decreto del ministero dell’Economia e delle finanze.
Le attuali regole
In presenza di decisioni favorevoli al contribuente riferite alla restituzione di imposte chieste a rimborso o alla condanna dell’Ufficio alle spese di lite, non è possibile ottenere le somme fino a quando tali sentenze non siano passate in giudicato. Per le pronunce favorevoli all’Erario, invece, si applicano le regole in tema di riscossione frazionata (1/3 della maggiore imposta pretesa prima della sentenza di primo grado, 2/3 delle maggiori imposte e sanzioni dopo la sentenza sfavorevole di primo grado e intera pretesa dopo la pronuncia sfavorevole della Ctr).
Le modifiche
Il Dlgs 156/2015 ha esteso alle sentenze emesse dai giudici tributari, provinciali e regionali, favorevoli al contribuente le regole vigenti nel rito civile e amministrativo in tema di esecutività immediata e pertanto, dall’entrata in vigore, non occorrerà più attendere la definitività della decisione. Per le decisioni in favore del contribuente, in base al nuovo articolo 69 del Dlgs 546/92, gli Uffici dovranno adempiere alla restituzione di quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato. La nuova norma, però, per i rimborsi superiori a 10.000 euro, diversi dalle spese di lite, prevede che il giudice possa subordinare il pagamento in favore del contribuente alla presentazione di una garanzia, la cui durata, termini e modalità devono essere stabiliti da un decreto del Mef. Per le pronunce favorevoli all’erario, invece, non sono previste rilevanti modifiche.
La decorrenza
Le nuove regole favorevoli al contribuente entrano in vigore l’1 giugno 2016. Tuttavia la disposizione transitoria (articolo 12, Dlgs 156/2015) prevede genericamente che fino all’emanazione del citato decreto trovino applicazione le pregresse previsioni dell’articolo 69 del Dlgs 546/92.
La circolare 38/E del 2015
Secondo l’orientamento delle Entrate (circolare 38/E/2015), che però nel processo tributario è una della parti con la conseguenza che le proprie interpretazioni non hanno alcun valore per il contribuente e, tantomeno, per i giudici, la mancanza del decreto comporterebbe la non entrata in vigore di tutte le nuove previsioni sull’esecutività delle sentenze, a prescindere che siano richieste o meno le garanzie. In sostanza, in mancanza del decreto resta in vigore la precedente norma, e quindi la sentenza di condanna dell’ufficio può essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato.
Una diversa interpretazione
Appare evidente che il ripetuto decreto Mef riguarderà esclusivamente le caratteristiche della garanzia e che pertanto sarà del tutto irrilevante sia per le sentenze riferite a rimborsi inferiori a 10.000 euro, sia per le spese di lite ovvero per tutte le ipotesi in cui il giudice non subordinerà l’esecutività ad una garanzia.
Si ritiene ragionevole, pertanto, che il differimento della decorrenza collegato all’emanazione del decreto, debba riguardare solo le sentenze per le quali sia richiesta la garanzia. Gli altri casi infatti sono del tutto estranei all’emanando provvedimento per cui mal si comprenderebbero le ragioni di un differimento della decorrenza anche delle altre ipotesi.
Il decreto
Dal Mef oltre a rappresentare che si tratta di un provvedimento che interessa molti soggetti (amministrazione, istituti di credito e assicurativi, enti locali, ecc) evidenziano che il termine del 1° giugno è ordinatorio e quindi il suo mancato rispetto non comporta conseguenze. Si dimentica, però, che si tratta di una norma favorevole al contribuente per la quale sarebbe auspicabile una sua immediata entrata in vigore. Antonio Iorio