ITALIA OGGI
Spese di lite esecutive solo con sentenza definitiva
Esecutività della condanna alle spese di lite solo al passaggio in giudicato delle sentenze. E più omogeneità nel calcolo degli interessi per i contribuenti che ottengono la sospensione giudiziale o amministrativa. Sono due dei rilievi mossi da Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle entrate, intervenuta ieri in audizione presso la commissione finanze del senato, a proposito dello schema di decreto delegato di riordino del contenzioso tributario.
L’articolo 15, comma 2-sexies del provvedimento varato in prima lettura dal consiglio dei ministri, infatti, prevede che la riscossione delle spese di lite liquidate a favore degli enti impositori avviene mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Se la sentenza è favorevole al contribuente, invece, il verdetto è immediatamente esecutivo anche per quanto riguarda le spese di giudizio. Tale novità, «per quanto rispondente a una ratio di semplificazione», comporta uno «sbilanciamento delle posizioni processuali, non coerente con il principio della parità delle parti nel processo». Da qui la richiesta di introdurre per tutti l’esecutività della condanna alle spese al passaggio in giudicato delle sentenze.
Riflessioni anche sugli interessi dovuti in caso di sospensione dell’atto impugnato. Se lo stop è deciso dai giudici, si applicano in alcuni casi il 3,50% annuale, mentre in altri il 2,50% semestrale («la disposizione potrebbe ingenerare dubbi su quale delle due misure sia applicabile», rileva Orlandi). Tuttavia, quando la sospensione è riconosciuta dalla stessa Agenzia, gli interessi sono dovuti nella misura del 4,50% annuale. «Ciò sembra profilare una disparità di trattamento tra i contribuenti che conseguono la sospensione amministrativa e quelli che ottengono la sospensione giudiziale, atteso che si tratta di istituti che svolgono la medesima funzione», aggiunge il direttore, che auspica un coordinamento normativo.
Per quanto concerne il dlgs in materia di riscossione, invece, Orlandi sottolinea che la riduzione dell’aggio dall’8% al 6% potrebbe esporre Equitalia a problemi connessi all’equilibrio dei propri bilanci. Occorrerebbe, quindi, «valutare l’introduzione di misure compensative». Da ultimo, onde evitare rischi di contenzioso, andrebbe specificata la decorrenza dei nuovi oneri a carico del contribuente, «che dovrebbero commisurarsi agli incassi relativi a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° gennaio 2016», conclude Orlandi. Valerio Stroppa