IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. La gravità va spiegata dal giudice
Spese processuali, la compensazione deve essere motivata
Per la compensazione delle spese nel processo tributario occorre che il giudice indichi con precisione le ragioni per le quali la soluzione del dubbio interpretativo possa definirsi di eccezionale gravità. A chiarirlo è l’ordinanza 10917/2016 della Cassazione depositata ieri.
La vicenda trae origine dalla sentenza di una commissione tributaria regionale che dichiarava estinto il giudizio promosso da un contribuente perché, nelle more del processo, aveva aderito al condono. Nella decisione, il collegio d’appello, compensava le spese, ritenendo che sulla questione nodale, ossia sull’operatività della proroga dei condoni del 2002, esistevano discordanti precedenti.
Il contribuente ha presentato ricorso per Cassazione evidenziando che la compensazione delle spese non poteva operare nel caso specifico perché l’esito della lite era dipeso dal riconoscimento del proprio torto da parte dell’Agenzia.
La Suprema corte ha ritenuto fondata la doglianza. L’articolo 92 del Codice di procedura civile, a cui occorreva fare riferimento all’epoca dei fatti, stabiliva che il giudice può compensare le spese in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre «gravi ed eccezionali ragioni» esplicitamente indicate nella motivazione.
La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese «per motivi di equità», non adeguatamente specificati.
Le «gravi ed eccezionali ragioni» devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. La sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, pur in assenza di un preciso orientamento della Suprema corte, non può essere ricondotta a tale “deroga”, poiché si tratta di una circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni.
La Ctr aveva fondato la compensazione in ragione di discordanti precedenti, tuttavia senza alcun cenno a quali fossero e a che cosa in concreto si riferissero.
Peraltro, la Cassazione ha ricordato che l’eventuale complessità di un testo normativo non giustifica il ricorso alla compensazione, salvo che il giudice indichi specificamente le ragioni per le quali la decisione possa classificarsi come di eccezionale gravità.
In tema di spese di lite, va segnalato che il nuovo articolo 15 del processo tributario, così come riformato dal Dlgs 156/2015, eliminando il richiamo al Codice di procedura civile, ha previsto che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Talvolta, proprio le difficoltà di interpretazione delle norme fiscali ovvero la contraddittorietà dei documenti di prassi o anche della giurisprudenza stessa, hanno agevolato la compensazione delle spese, a prescindere dunque dalla soccombenza.
Alla luce del principio ora affermato dalla Suprema corte, affinché la decisione sia valida, occorrerà che il giudice indichi esattamente le “discordanze” riscontrate e che, in ogni caso, sia data prova che le stesse siano di eccezionale gravità. Laura Ambrosi