ITALIA OGGI
Provvedimento con gli esoneri per il 2016
Spesometro in scadenza
Scade lunedì prossimo, 11 aprile, il termine per la comunicazione dei dati delle operazioni Iva del 2015 (spesometro) da parte dei contribuenti che eseguono le liquidazioni Iva mensili, mentre per i contribuenti trimestrali la scadenza dell’adempimento è il 20 aprile. C’è più tempo, invece, per la comunicazione delle operazioni con paesi «black list», da effettuarsi mediante il quadro BL del modello polivalente, la cui scadenza è stata infatti differita al 20 settembre 2016. Da ricordare che anche se lo spesometro riguarda le operazioni dell’anno scorso, per individuare il termine di scadenza (11 o 20 aprile) occorre fare riferimento alla periodicità delle liquidazioni Iva dell’anno corrente alla data della trasmissione, cioè il 2016. È stato firmato ieri, 6 aprile, il provvedimento che conferma anche quest’anno le semplificazioni per amministrazioni pubbliche, dettaglianti e tour operator. Secondo l’art. 21 del dl n. 78/2010, l’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni attive e passive rilevanti ai fini dell’Iva. Per le operazioni soggette ad obbligo di fatturazione occorre trasmettere, per ciascun cliente e fornitore, l’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate (modalità aggregata) o quello delle singole fatture (modalità analitica). Per le sole operazioni per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura, invece, la comunicazione deve essere effettuata solo per quelle di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell’Iva. Il provvedimento dell’agenzia delle entrate del 2 agosto 2013 esclude dall’obbligo della comunicazione: le importazioni; le esportazioni di cui all’art. 8, lett. a) e b), dpr 633/72; le operazioni intracomunitarie; le operazioni altrimenti comunicate all’anagrafe tributaria ai sensi di legge, ad es. in base all’art. 7, dpr 605/73 (forniture di elettricità, gas, acqua e telefono, ecc.); le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di privati, pagate con carte elettroniche, che devono essere comunicate dagli operatori finanziari emittenti i mezzi di pagamento. Dal punto di vista soggettivo, l’obbligo coinvolge tutti i soggetti passivi dell’Iva, comprese le associazioni non lucrative che si avvalgono del regime speciale della legge n. 398/91. Sono però esonerati i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all’art. 27, primo e secondo comma, dl n. 98/2011, oppure del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. Come l’anno scorso, anche quest’anno, con il provvedimento di ieri, l’agenzia ha esonerato dalla comunicazione delle operazioni del 2015: le p.a. di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e le amministrazioni autonome; i contribuenti di cui all’art. 22 del dpr 633/72, relativamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro, al netto dell’Iva, anche se effettuate con emissione di fattura; le agenzie di viaggio, limitatamente alle operazioni attive, ancorché fatturate, di importo fino a 3.600 euro al lordo dell’imposta. La legge n. 208/2015, poi, ha escluso dallo spesometro, in via sperimentale, i soggetti che trasmettono i dati relativi alle operazioni sanitarie al «sistema tessera sanitaria». Roberto Rosati