FISCO: Srl, ok assegno e versamento (Italia Oggi)

ITALIA OGGI
Il Notariato milanese presenterà domani 12 nuove massime in materia societaria
Srl, ok assegno e versamento
Ok al versamento presso una banca, in contanti e in assegni circolari e anche all’assegno bancario per la liberazione del capitale sociale in fase di costituzione della srl. Nella gestione della srl è ammissibile delegare tutte le scelte gestionali esclusivamente agli amministratori escludendo statutariamente l’avocazione delle decisioni ai soci. Le clausole di riscatto sono sempre ammissibili anche negli atti costitutivi di srl a condizione che la quota venga valorizzata al valore di mercato. Sono queste alcune delle più interessanti posizioni assunte nelle nuove 12 massime societarie del Notariato milanese che saranno oggetto di discussione nel convegno: «Il punto sulle srl» che si svolgerà domani a Milano.
I versamenti iniziali nelle srl. Ai sensi dell’art. 2464 comma 4 c.c. così come novellato nel 2013: «Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto». Fin dall’origine tale norma aveva creato diverse interpretazioni sia in merito alle tipologie di mezzi di pagamento da impiegare sia circa i soggetti destinatari della consegna. La nuova massima n. 148 del notariato di Milano risulta, a riguardo, estremamente permissiva in relazione al portato semplificativo della nuova norma. Oltre ai contanti (al di sotto dei 3 mila euro per ciascun socio) e degli assegni circolari, infatti, viene ammesso anche il bonifico bancario a condizione che al momento della sottoscrizione dell’atto il bonifico sul conto del beneficiario non sia più revocabile dal disponente. Altresì ammissibile, secondo la massima in commento, risulta il molto discusso deposito presso una banca con vincolo a favore della costituenda società. Tale procedura, infatti (tutt’ora obbligatoria per la costituzione di spa), pur non determinando il versamento dell’organo amministrativo, consente allo stesso di disporre del denaro oggetto del deposito. Anche il versamento dell’assegno bancario, seppur con qualche remora legata alla circostanza che la banca (trattario) non assume alcun impegno nei confronti del prenditore, viene sostanzialmente ammesso. Ciò in quanto esso non può essere emesso se il traente (sottoscrittore dell’assegno) non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali ha il diritto di disporre, dacché anche l’assegno «regolarmente emesso» configura uno dei mezzi di pagamento previsti dalla norma. Circa gli «amministratori» a cui la norma demanda la ricezione dei versamenti (anteriore o contestuale all’atto) e la detenzione dei versamenti iniziali, si ritiene che essi possano delegare una o più persone incaricate, attraverso apposita procura, preferibilmente scritta (es ad uno dei soci). Delegato al ritiro degli assegni può essere anche il notaio rogante.
Competenze ai soli amministratori. Mentre nelle spa l’art. 2380 c.c. dispone perentoriamente che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, nelle srl l’art. 2479, comma 1 c.c. prevede che i soci decidono sulle materie loro riservate dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione. La massima n. 150 prevede la legittimità di una clausola nell’atto costitutivo che non consenta ai soci di avocare ad essi decisioni gestorie, così come sostanzialmente avviene nelle spa. In pratica, in tal modo i soci verrebbero anche deresponsabilizzati ai sensi dell’art. 2476, comma 7, per gli atti gestori che non rientrerebbero più nelle loro prerogative. Inderogabilmente alla competenza dei soci restano riservate le decisioni di cui all’art. 2479, comma 2 c.c. fra cui spiccano quelle di cui al n. 5 e cioè le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Clausole di riscatto. Le clausole di riscatto implicano il diritto di uno o più soci (o della società nella spa), ad ottenere il trasferimento a proprio favore di una determinata partecipazione. Tale diritto è espressamente previsto peri soci di spa che ai sensi dell’art. 2437-sexies c.c. possono sottoscrivere «azioni riscattabili». Con la massima n. 153 il notariato ambrosiano, avallando la dottrina maggioritaria, ritiene legittima l’introduzione di clausole che attribuiscano ai soci di srl o ad alcuni di essi il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci al ricorrere di determinati presupposti o durante determinati periodi di tempo. A tutela dei soci che subiscono il riscatto, tuttavia, è prevista una equa valorizzazione di dette partecipazioni che ai sensi dell’art. 2473, comma 3 c.c. dovrà avvenire a valori di mercato. Luciano De Angelis

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