ITALIA OGGI
Il Commento/le sentenze delle s.u.
Studi in balìa dell’Irap
Irap, studi associati nel mirino. Ma appare possibile escluderli dalla tassazione quando i soggetti coinvolti, pur collaborando in qualche misura fra di loro non hanno posto in essere una struttura «diretta all’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili». Il governo (si veda ItaliaOggi del 6 luglio scorso) non ha esercitato la delega conferitagli dalla legge 23/2014. È quindi toccato alle sezioni unite della Corte di cassazione riconoscere la non applicabilità dell’imposta agli studi di medicina di gruppo (sentenza n. 7291/2016) e ai professionisti che usufruiscano di un dipendente con funzioni di segreteria (sentenza n. 9451/2016). Con una terza sentenza (n. 7371/2016), meno favorevole ai contribuenti, le sezioni unite hanno affermato che quando «l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, indicati nell’art. 3 del dlgs n. 446 del 1997 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione». Ora vengono via via pubblicate le pronunce della sezione tributaria della Cassazione che si adeguano alle linee tracciate dalle sezioni unite. Le ordinanze n 14869, 14870 e 14873 del 20 luglio 2016 assoggettano all’Irap gli studi associati e ne rigettano i ricorsi introduttivi. Respinta la tesi, pur sostenuta da una larga parte della giurisprudenza pregressa e, ancora, dalla sentenza della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 11327/2016 ( deliberata prima della pubblicazione delle sentenze delle sezioni unite) e secondo cui al contribuente sarebbe possibile sfuggire all’imposta dimostrando che «il reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati». Rimane ai contribuenti solo una possibile linea di difesa: poiché la sentenza n. 7371/2016 assoggetta a Irap solo il reddito che sia prodotto dalla struttura, appare possibile escludere dalla tassazione gli studi associati quando i soggetti coinvolti, pur collaborando in qualche misura fra di loro non hanno posto in essere una struttura «diretta all’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili». Si deve cioè distinguere l’ipotesi in cui la collaborazione fra professionisti dà luogo a una vera e propria struttura autonoma con una gestione collettiva delle entrate, da quella (che non determina di per sé soggezione a Irap) in cui i professionisti operano singolarmente e solo dividono alcune spese di interesse comune. La giurisprudenza ha affermato che non configura un’ipotesi di esercizio in forma associata di una professione la collaborazione «finalizzata esclusivamente all’utilizzo comune di sedi, attrezzature e personale amministrativo»; dando così luogo a una mera condivisione di servizi (e delle relative spese) tra soggetti ognuno dei quali svolge autonomamente la propria attività, trattenendone il relativo reddito e senza alcuna partecipazione al reddito derivante dall’attività degli altri. Mario Cicala