IL SOLE 24 ORE
Immobili. Eliminata la condizione sospensiva – Per cancellare l’ipoteca serve la sentenza passata in giudicato
Subito adeguati i dati catastali
Per le sentenze che riguardano gli atti relativi alle operazioni catastali depositate a decorrere dal 1° giugno l’aggiornamento degli atti catastali dovrà essere effettuato prescindendo dal relativo passaggio in giudicato.
Per attuare tale previsione è stata disposta l’abrogazione dell’articolo 69-bis del Dlgs 546/92 a decorrere dal 1° giugno. Tale abrogazione della norma si è resa necessaria per coerenza con la riformulazione del primo comma dell’articolo 69 che ha previsto che dal 1° giugno 2016, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e le sentenze emesse su ricorso avverso gli atti relativi a operazioni catastali sono immediatamente esecutive. A questo punto sorge, però, un dubbio circa la data effettiva dalla quale fare decorrere tali modifiche.
E così, per le sentenze che hanno disposto la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente ci sarà ancora da aspettare l’approvazione di un decreto del ministero dell’Economia che disciplini la garanzia e che – se non approvato prima di tale termine – farà continuare a vivere il precedente testo dell’articolo 69 (si veda il pezzo in pagina).
Per le sentenze che riguardano gli atti relativi ad operazioni catastali, invece, non ci dovrebbero essere problemi all’applicazione della nuova disciplina dal 1° giugno 2016.
L’immediata applicazione della norma dal 1° giugno, con riferimento all’aggiornamento dei dati catastali (ad esempio, estensione e classamento del terreno, attribuzione della rendita catastale eccetera), deriva dalla circostanza che viene espunta dall’ordinamento quella condizione sospensiva prevista dall’articolo 69-bis che attribuiva esecutività solo alla sentenza passata in giudicato. Una volta eliminato quel limite rivive quel principio di derivazione processualcivilistica in base al quale ormai tutte le sentenze sono provvisoriamente esecutive.
A contrario, un limite di questo tipo lo si trova ancora in materia di cancellazione di ipoteca. L’articolo 2884 del Codice civile prevede, infatti, che la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti. E sul punto la delega fiscale non ha apportato alcuna novità in ordine alla cancellazione di ipoteca in presenza di una sentenza favorevole al contribuente della Ctp.
Questa conclusione deriva dalla lettera e dalla ratio della norma transitoria di cui all’articolo 12 del Dlgs 156/2015 nella parte in cui prevede l’entrata in vigore sia della norma che ha soppresso l’articolo 69 bis che di quella sostitutiva dell’articolo 69, sicché questa ultima norma non si può applicare – fino a che non sarà emanata la norma sulla garanzia – solo se c’è una garanzia da prestare. Francesco Falcone