ITALIA OGGI
I chiarimenti delle Entrate. Regole generali sulle prestazioni di servizi con l’estero
Sul forfait l’Iva si allinea all’Ue
Acquisti intracomunitari non tassabili sino a 10 mila
Sul trattamento ai fini Iva degli scambi con l’estero, il regime forfetario corregge le incongruenze del regime dei minimi, allineandosi alla disciplina Ue del regime di franchigia per le piccole imprese. In primo luogo, riguardo agli acquisti intracomunitari di beni, che fino al limite di 10 mila euro all’anno non sono imponibili in Italia. In secondo luogo, sulle prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti passivi esteri, alle quali si applica il principio generale di tassazione a destinazione (con eventuale obbligo intrastat). Altro elemento di discontinuità rispetto al precedente regime agevolato è rappresentato dal diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dall’ultima dichiarazione presentata dal contribuente prima del passaggio al regime forfetario. È quanto emerge dalla lettura della circolare n. 10/2016 (si veda ItaliaOggi di ieri), con la quale l’Agenzia delle entrate ha illustrato le disposizioni sul regime forfetario introdotte dalla legge n. 190/2014 con effetto dal 1° gennaio 2015, poi ritoccate dalla legge n. 208/2015.
Scambi intracomunitari di beni. Le cessioni effettuate dai contribuenti in regime forfetario (come quelle effettuate dai «contribuenti minimi») non costituiscono cessioni intracomunitarie, ma operazioni interne, in virtù della specifica disposizione dell’art. 41, comma 2-bis, del dl n. 331/93. Non c’è quindi né obbligo intrastat, né necessità di autorizzazione al Vies, fermo restando che l’Iva non è dovuta per effetto del regime speciale. Per quanto riguarda gli acquisti intraUe, il comma 58 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario applicano le disposizioni dell’art. 38, quinto comma, lett. a), del dl n. 331/93 (enti e soggetti senza diritto a detrazione). Di conseguenza, gli acquisti intracomunitari sono tassabili in Italia soltanto al superamento della soglia di 10 mila euro annui (oppure sotto tale soglia, su opzione del contribuente); diversamente, sono tassati nel paese Ue del fornitore. Per gli acquisti tassabili, il contribuente deve integrare la fattura del fornitore con l’applicazione dell’Iva e versare l’imposta stessa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; deve inoltre presentare il modello intrastat e ha l’onere di preventiva iscrizione al Vies. Nel regime dei «contribuenti minimi», invece, in assenza di una specifica previsione, l’amministrazione riteneva sempre tassabili gli acquisti intraUe.
Scambi di servizi. Nel regime forfetario disciplinato dalla legge n. 190/2014 è espressamente stabilito che i contribuenti applicano alle prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti esteri le disposizioni comuni in materia di territorialità delle prestazioni, contenute negli articoli 7-ter e seguenti del dpr n. 633/72. Ai fini della localizzazione delle prestazioni, pertanto, i contribuenti forfetari osservano le regole previste per tutti i soggetti passivi. Di conseguenza, per esempio, per quanto riguarda i servizi generici «b2b», il contribuente forfetario:
– quando riceve servizi dal fornitore di un altro paese Ue, dovrà integrare la fattura e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e presentare poi il modello intrastat;
– quando riceve servizi dal fornitore extraUe dovrà emettere l’autofattura e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– quando presta servizi a soggetti esteri emetterà fattura non soggetta art. 7-ter e, se il cliente è un operatore Ue, dovrà presentare il modello intrastat.
I servizi generici «b2c», invece, sono normali operazioni interne senza rivalsa. Anche per queste ipotesi la disciplina del regime dei minimi non prevedeva nulla. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/2010, aveva pertanto ritenuto che le prestazioni generiche rese dal contribuente minimo italiano a soggetti passivi esteri (comunitari e non), nonché le medesime prestazioni acquisite da committenti nazionali presso operatori comunitari che si avvalgono del regime delle piccole imprese, si configurassero come operazioni soggette a tassazione nel paese di origine, in deroga alla regola comune dei servizi generici «b2b» (questa posizione è stata però superata con risoluzione n. 75/2015).
Rimborso dell’ultimo credito. La circolare conferma poi che, all’atto del passaggio al regime forfetario, i contribuenti hanno diritto al rimborso dell’eventuale eccedenza d’Iva risultante dall’ultima dichiarazione, senza che siano necessari altri presupposti, come invece era richiesto, nella situazione analoga, per i contribuenti minimi. Franco Ricca