FISCO: Termini doppi con «numero chiuso» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

Delega fiscale. Il decreto legislativo sulla certezza del diritto regola il periodo transitorio a seconda della tipologia di atti che sono stati posti in essere

Termini doppi con «numero chiuso»

 

 

 

Individuati gli atti dell’Amministrazione che possono beneficiare del raddoppio dei termini nel periodo transitorio secondo le “vecchie” regole; nel caso di Pvc e inviti, è necessario che il provvedimento impositivo sia notificato entro la fine dell’anno.

Il decreto sulla certezza del diritto approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri chiarisce alcuni dei principali aspetti controversi della nuova normativa sul raddoppio dei termini, in particolare sul regime applicabile agli atti emanati prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.

La questione in realtà, era già dibattuta in sede di legge delega in quanto il Governo è stato delegato a disciplinare il raddoppio dei termini di accertamento, prevedendo tale più ampio lasso temporale:

solo in presenza di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza;

anche per il passato, facendo salvi gli effetti degli «atti di controllo» già notificati alla data di entrata in vigore della nuova norma.
La nozione «atti di controllo» è del tutto atecnica poichè non consente di individuare con certezza la tipologia di questi provvedimenti. Ora, è intervenuto sul punto il decreto attuativo che li ha espressamente indicati. Si tratta precisamente di:

avvisi di accertamento;

provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e quindi vi rientrano sia gli atti di contestazione, sia quelli di irrogazione delle sanzioni;
altri atti impugnabili con i quali l’agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, si pensi, per tutti, al caso degli atti di recupero dei

crediti di imposta;

inviti a comparire previsti per il procedimento di adesione;

Pvc dei quali il contribuente abbia formale conoscenza.

Restano, quindi, esclusi i verbali di accesso e di controllo non ancora seguiti da Pvc, i questionari, gli inviti a produrre documenti e altri atti comunque denominati tipici dell’attività di ispezione e controllo (verbale di verifica, operazioni compiute).

In assenza di notizia di reato, presentata secondo la tempistica prevista dalle nuove norme, e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del quinto in caso di omessa presentazione, l’Amministrazione potrà beneficiare delle vigenti regole sul raddoppio dei termini alla duplice condizione che gli atti sopra descritti:
siano notificati/consegnati alla data di entrata in vigore del decreto;
il successivo atto impositivo sia notificato entro il 31 dicembre di quest’anno.
Condivisibilmente il legislatore ha collegato l’attuazione della seconda condizione ai Pvc e gli inviti all’adesione, in quanto tutti gli altri atti elencati sono già di tipo “impositivo” e non richiedono un successivo accertamento/atto di rettifica.

Va poi tenuto presente che in base all’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 e della interpretazione fornita dalla Cassazione a sezioni unite, dopo la chiusura delle operazioni di controllo, salvo casi di urgenza, devono trascorrere 60 giorni prima dell’emissione dell’atto impositivo per consentire al contribuente di presentare memorie.

Ne consegue che se il decreto dovesse entrare in vigore dopo la fine di ottobre, potrebbero sorgere dei problemi per rispettare contemporaneamente il requisito dei 60 giorni (pena l’invalidità dell’atto) e l’emissione dell’accertamento entro la fine dell’anno.

In particolare occorrerebbe valutare caso per caso la sussistenza del requisito dell’urgenza che consentirebbe all’Amministrazione di derogare al predetto termine. Va da sé, in considerazione anche dell’interpretazione della Cassazione, che tale requisito dell’urgenza non potrà ricorrere solo perché la nuova legge impone la scadenza di fine anno, ma occorrerà valutare se l’attività di controllo, prima della redazione del Pvc, sia stata tempestiva o meno, non potendosi ridurre i diritti del contribuente per ritardi ascrivibili all’errata programmazione del controllo e del suo svolgimento. Antonio Iorio

 

Foto del profilo di admin-oua

admin-oua