FISCO: Titolare studio esente da Irap (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Niente imposta se sindaco di società
Titolare studio esente da Irap

Il commercialista titolare di uno studio o inserito in un’associazione professionale non paga l’Irap sull’attività svolta come amministratore o sindaco di una società. Quando il contribuente dimostra di non avvalersi della struttura per il lavoro di manager non sussiste il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 19327 del 29 settembre 2016, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini, la professionista aveva sottolineato che lo studio associato del quale faceva parte svolgeva consulenze fiscali e societarie e i relativi proventi erano regolarmente assoggettati a Irap. Mentre la richiesta di rimborso del tributo riguardava solo al lavoro svolto in forma individuale, quale componente del collegio sindacale. Sul punto i Supremi giudici hanno infatti ricordato che «non ha diritto al rimborso dell’Irap il commercialista che, nello svolgimento dell’attività di sindaco, utilizza beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale». E ancora: «Il libero professionista, che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione, non va soggetto all’imposta per la parte di ricavo netto che risulta da quelle attività, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere a un’autonoma struttura organizzativa». Ecco un altro punto fondamentale, «è legittimo il diniego del rimborso di imposta al dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame», stante il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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