IL SOLE 24 ORE
Trasformazione anche per società unipersonali
Le società, di capitali o di persone, che vogliono trasformarsi in società semplice con le agevolazioni della legge 208/2015 devono rispettare un importante requisito in termini di compagine sociale. È infatti richiesto che tutti i soci alla data della trasformazione dovevano essere tali anche alla data di riferimento del 30 settembre 2015. La circolare 26/E del 1° giugno 2016 ha chiarito che sono ammessi cambiamenti di quote di partecipazione, purché avvengano solo tra soci con questi requisiti. In pratica, è possibile che i soci modifichino le loro percentuali oppure escano dalla società, ma non possono mai entrare a far parte della società nuovi soggetti, pena la perdita del beneficio.
Questa richiesta della norma rischia di scontrarsi, però, con una peculiarità del nostro diritto societario. Infatti, nell’ambito delle Srl è ammessa la possibilità dell’esistenza di un socio unico; possibilità non prevista, invece, nel mondo delle società di persone a cui appartiene anche la società semplice. Una delle questioni sollevate dagli operatori è proprio questa: come può una Srl a socio unico trasformarsi in società semplice. Non è evidentemente perseguibile la strada di costituire una pluralità di soci prima dell’operazione di trasformazione, facendo entrare un nuovo soggetto, perché questa soluzione contrasterebbe con i requisiti richiesti dalle norme e impedirebbe di fruire del beneficio.
Viene in aiuto a questo proposito una delle massime di orientamento elaborate dalla commissione notarile del Triveneto in materia di trasformazione. In particolare, l’orientamento K.A.23 – (Ammissibilità della trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio) sostiene che «si ritiene ammissibile la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con un unico socio in quanto l’atto di trasformazione non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, ma la continuazione della stessa società in una nuova veste giuridica, alla stregua di una mera modificazione dell’atto costitutivo. In tal caso la società trasformata sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci».
Alle Srl a socio unico, quindi, non è preclusa la possibilità di fruire dell’agevolazione in caso di trasformazione in società semplice. La trasformazione rappresenta un’operazione finale della vita della società commerciale, che diventa un soggetto estraneo al mondo dell’impresa (la società semplice). È possibile che prima della trasformazione le società commerciali sistemino la loro situazione patrimoniale ponendo in essere anche altre tipologie di operazioni, ossia la cessione o l’assegnazione di beni ai soci. La cessione può permettere, ad esempio, di destinare un bene solo a uno dei soci, magari compensando il credito nei suoi confronti con debiti da finanziamenti. L’assegnazione, talvolta, può consentire di attribuire ai soci riserve di utili, eliminandole dal bilancio con una tassazione in capo al solo socio destinatario, evitando sul nascere i problemi di presunzione di distribuzione a tutti i soci così come indicato dalla circolare 26/E.
Un altro elemento rilevante da tenere necessariamente in considerazione è la presenza nelle società di capitali o di persone trasformande di riserve in sospensione d’imposta: queste vanno necessariamente affrancate con l’imposta sostitutiva del 13 per cento. Primo Ceppellini Roberto Lugano