FISCO: Un regime tributario su misura (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

NON PROFIT/ La legge di riforma del Terzo settore appena approvata dalla camera
Un regime tributario su misura
Da valutare anche il divieto di ripartizione degli utili

Il regime tributario di vantaggio del non profit dovrà tenere conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale delle attività svolte. I regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore verranno inoltre razionalizzati in relazione a parametri oggettivi individuati dai decreti legislativi. Sono le misure previste sul piano fiscale dalla legge delega per la riforma della galassia delle imprese non profit, che ha avuto mercoledì sera il via libera definitivo dalla camera e che ora attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (si veda ItaliaOggi di ieri). Le misure agevolative di natura economica e fiscale per il sostegno in favore degli enti del Terzo settore saranno disciplinate dai decreti legislativi che il governo emetterà entro 12 mesi dall’approvazione della legge. Dall’accelerazione impressa negli ultimi mesi all’iter della legge delega della riforma, sembrerebbe che tale termine venga di gran lunga abbreviato, per dare corso rapidamente agli interventi di politica economica che l’esecutivo intende mettere in atto. L’obiettivo del legislatore è dunque procedere speditamente al riordino e all’armonizzazione della disciplina tributaria di imprese sociali, associazioni, fondazioni, consorzi, Onlus, cooperative sociale ecc. e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega. Prendendo spunto da quanto stabilito per le start up, la legge delega mira inoltre ad implementare il sistema degli strumenti di finanziamento a disposizione, secondo il modello di estrema flessibilità previsto dall’art. 2526 c.c. per le cooperative, che permette l’emissione di strumenti partecipativi al capitale, obbligazioni o strumenti ibridi, nonché il ricorso al crowdfunding.
Statuto civile delle persone giuridiche. Un gruppo di disposizioni di carattere normativo che avrà indubitabili riflessi di ordine economico è riscontrabile anche nella semplificazione delle norme riguardanti lo statuto civile delle persone giuridiche (titolo II del codice civile) e la stesura di un Codice del terzo settore che contenga disposizioni generali applicabili a tutti gli enti, individui le attività di interesse generale svolte dalle organizzazioni del Terzo settore e la loro differenziazione tra i diversi tipi di ente. Il Codice dovrà inoltre definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo, prevedere il divieto di redistribuzione degli utili, determinare le modalità di rendicontazione, verifica, controllo e informazione ispirate alla trasparenza, nonché individuare le modalità di tutela dei lavoratori e della loro partecipazione ai processi decisionali.
Altri fronti d’intervento. Il legislatore della legge delega è intervenuto anche su altri fronti, quali:
– la ricostruzione delle fondamenta giuridiche e la definizione dei confini del non profit, mediante il riordino della normativa e la semplificazione e introduzione di elementi innovativi: dallo statuto generale alle leggi speciali di settore, dalla semplificazione del riconoscimento della personalità giuridica degli enti alla chiara individuazione delle finalità legate all’interesse generale e non al lucro, dall’adozione di un unico registro del Terzo settore a quella di strumenti per rafforzarne la trasparenza;
– la valorizzare del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, mediante la costruzione di un welfare partecipativo, partendo dalla legge 328/2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali e la ridefinizione dei rapporti con l’amministrazione pubblica, con le imprese di mercato «for profit», con l’introduzione di strumenti innovati vi per sostenere la domanda privata (quali i
voucher per le prestazioni sociali).
– la possibilità di trasformazione all’interno degli enti del Terzo settore, di norma da associazione a fondazione. Bruno Pagamici

Foto del profilo di Andrea Gentile

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