FISCO: Una voluntary a regola d’arte (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE
I passaggi per perfezionare il rimpatrio giuridico delle opere senza reimportarle in Italia
Una voluntary a regola d’arte
Schema di contratto ad hoc per i mandati alle fiduciarie

Lun.14 – Anche le opere d’arte possono essere oggetto di rimpatrio giuridico garantendo al contribuente tutti i benefici fiscali nonché la piena disponibilità del bene che viene amministrato dalla società fiduciaria.
Nell’attuale scenario in cui protezione patrimoniale e ottimizzazione fiscale rappresentano obiettivi di rango primario per i contribuenti, le società fiduciarie italiane assumono sempre di più un ruolo di rilievo. In tal senso le stesse offrono opportunità anche in relazione ad attività patrimoniali che tradizionalmente non vengono considerate riconducibili alle competenze tipiche di tali intermediari finanziari; una fra queste è senz’altro rappresentata dall’opera d’arte o dall’oggetto prezioso in genere.
L’assunzione da parte della società fiduciaria italiana dell’amministrazione, della gestione, della custodia o il deposito presso la stessa di un simile bene, produce l’effetto di esonerare il contribuente dal relativo obbligo dichiarativo. Si ricorda infatti come l’opera d’arte detenuta all’estero sia pacificamente considerata quale investimento non finanziario rilevante ai fini del monitoraggio fiscale, generando così l’obbligo di inserimento del bene nel modello RW della dichiarazione annuale dei redditi di persone fisiche residenti (circolare Agenzia delle entrate 43/E del 2009). Al riguardo si osserva che in occasione della procedura di voluntary disclosure di cui alla legge n. 186/2014 il mandato di amministrazione fiduciaria senza intestazione e senza consegna è stato diffusamente utilizzato riscuotendo particolare successo. Con tale strumento il contribuente residente, proprietario di un’opera d’arte detenuta in un paese estero, ha potuto (e può) perfezionare il c.d. rimpatrio giuridico continuando a mantenere all’estero il bene e godendo altresì di tutti i benefici fiscali previsti dalla normativa come sconti sulle sanzioni e riduzione dei termini di accertamento.
Le criticità rilevabili riguardano essenzialmente la posizione della fiduciaria che, priva della titolarità del bene, potrebbe riscontrare difficoltà a monitorare adeguatamente le operazioni relative al bene oggetto di mandato. A tal proposito Assofiduciaria ha suggerito uno schema di contratto che mira a tutelare entrambe le parti.
Nell’ambito del suo ruolo di sostituto d’imposta e per effetto del mandato, la società fiduciaria, oltre ad assolvere ogni obbligo di comunicazione, segnalazione e monitoraggio, «si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo d’acconto ovvero non siano previste, a effettuare le comunicazioni nominative all’Amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta» (circolare Agenzia delle entrate 6/E del 2010, in tema di rimpatrio giuridico di attività finanziarie e patrimoniali). Per permettere alla fiduciaria un corretto adempimento di tali obblighi, il fiduciante si impegna: I) a comunicare ogni informazione rilevante relativa al bene e ai suoi eventuali flussi reddituali, II) non compiere nessun atto di gestione o amministrazione senza aver preventivamente informato la società fiduciaria. Salvo l’adempimento degli obblighi informativi verso la società fiduciaria, il fiduciante può liberamente disporre del bene che potrà continuare a essere mantenuto all’estero sia presso lo stesso fiduciante sia presso eventuali gestori e/o depositari terzi a cui verranno eventualmente estesi tutti gli obblighi informativi del fiduciante.
Come noto, infatti, l’incarico di amministrazione non trasferisce alla fiduciaria né la proprietà né il possesso che permangono in capo al fiduciante.
Infine, per rendere operativo l’incarico, sarà necessario costituire un rapporto di conto corrente aperto a nome della fiduciaria ma per conto del fiduciante. Su tale rapporto bancario dovranno transitare ed essere incassati gli eventuali redditi e proventi che l’opera oggetto di mandato produrrà. Allo stesso modo il medesimo rapporto di conto corrente sarà utile alla società fiduciaria per poter adempiere gli eventuali obblighi tributari.
Si precisa che la fiduciaria, per poter accettare un simile incarico, è tenuta a: I) verificare che l’opera d’arte non sia detenuta in violazione delle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al dlgs 42/2004; II) ricevere una perizia sull’opera d’arte sottoscritta da un esperto. Pagina a cura di Stefano Loconte e Dario Iacono

Foto del profilo di Andrea Gentile

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