ITALIA OGGI
DECRETO LEGGE FISCALE/ Al via la nuova edizione della riemersione dei capitali
Una voluntary di alternanza
Accesso all’internazionale per chi aveva fatto l’interna
La nuova voluntary disclosure al via con il divieto di accesso per chi ha già presento una istanza della stessa natura e con sanatoria gratuita per i quadri RW non presentati per il 2014 e per il 2015. Sono questi due degli aspetti contenuti nella disposizione del decreto legge n. 193 del 2016, oggi all’approvazione definitiva dell’aula del Senato, che meritano di essere segnalati in relazione alla nuova tornata di voluntary disclosure. Nella versione definitiva della norma è stato introdotto il principio in base al quale chi ha avuto accesso alla prima vd non può accedere alla riapertura. La deroga a questo principio è rappresentata dalla alternatività rispetto alla prima istanza. Cioè a dire che chi ha presentato la vd internazionale potrà presentare la nazionale e viceversa. Tralasciando l’introduzione di nuove e specifiche disposizioni per la vd nazionale in relazione, ad esempio, al caso del contante, si deve ritenere che in via interpretativa questo principio fissato dalla norma possa trovare delle deroghe, ad esempio, per i casi in cui la prima edizione della vd non ha portato il perfezionamento dell’istanza. Si pensi al caso de contribuente che, al momento della presentazione della prima vd non aveva a disposizione una documentazione completa il cui completamento è avvenuto in un momento successivo a fronte, in ipotesi, di una inammissibilità della prima sanatoria. In queste ipotesi, nonostante il disposto normativo, in linea di principio l’accesso alla sanatoria non è di fatto avvenuto e potrebbe avvenire invece ora con le nuove disposizioni.
Di particolare rilievo, inoltre, appare la norma che consente a coloro che hanno presentato la istanza di perfezionare il proprio comportamento mediante la presentazione dei quadri RE per i periodi di imposta 2014 e 2015 entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La norma consente mediante questo comportamento di evitare sanzioni, fermo restando che, per il periodo di imposta 2015 si è ancora nell’arco temporale dei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria mediante il pagamento di una sanzione pari a un decimo di 258 euro che ora, in base a questa norma, non si rende più dovuta» indubbiamente, pero, la disposizione introdotta e implementata sul testo dell’originario decreto legge rischia di creare un disallineamento rispetto a quelle posizioni che hanno sanato la violazione per il periodo di imposta 2014 con il ravvedimento operoso pagando sanzioni anche, a volte, non minime. Era questa, dunque, una disposizione da introdurre in un momento antecedente rispetto alla riapertura della vd con valenza generale in modo tale da equiparare tutte le posizioni.
Considerando anche come il principio ispiratore della nuova vd pare essere proprio quello di non creare disallineamenti rispetto alla prima edizione della sanatoria. L’impianto generale della norma è infatti rimasto sostanzialmente il medesimo e, proprio in considerazione di tale aspetto, non è da escludere come l’agenzia delle entrate possa pronunciarsi in via ufficiale su alcune questioni tecniche che sono rimaste in sospeso in via interpretativa.
L’elemento che, in ogni caso, pare caratterizzare la nuova versione della norma è il principio della autoliquidazione delle somme dovute in mancanza del quale scattano una serie di conseguenze anche di carattere sanzionatorio. Più in generale questo aspetto potrebbe condurre ad affermare come si renda di fatto inesistente la possibilità che la voluntary decada. Principio questo che, invece, è stato ribadito in relazione all’ipotesi del mancato pagamento delle somme dovute con riferimento alla prima edizione della sanatoria. Duilio Liburdi