IL SOLE 24 ORE
Dividendi. L’obbligo sorge solo se l’anno scorso c’è stato l’effettivo pagamento
Va compilato il 770 ordinario
Dom.28 – La società che corrisponde utili o proventi assimilati deve presentare il modello 770 ordinario relativo all’anno del loro pagamento, compilando i quadri SI, SK e ST. Quindi, la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa al 2015 (770/2016) non va presentata, a questi fini, se nel 2015 la società ha deliberato la distribuzione degli utili, senza tuttavia provvedere, entro la fine dell’anno, ai pagamenti. Va presentata per le distribuzioni di dividendi pagati nel 2015, anche se relativi a delibere approvate in precedenza.
Nel quadro SI del 770/2016 ordinario vanno riportati tutti gli utili, pagati nel 2015, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’Ires, indipendentemente dal loro assoggettamento o meno a una qualunque ritenuta. Vanno indicati, anche gli utili o proventi assimilati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, come ad esempio i dividendi corrisposti al socio persona fisica titolare di una partecipazione non qualificata. Va riportata la totalità delle distribuzioni avvenute nel 2015, distinguendo la quota di dividendi che ha richiesto l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% (partecipazioni non qualificate non possedute in regime di impresa) e la quota di utili a qualunque titolo non assoggettati a ritenuta. Nel quadro SK del 770/2016 ordinario, invece, vanno riportati i dati identificativi dei percettori residenti di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires corrisposti nel 2015, anche se deliberati in precedenza. Non vanno riportati i soggetti che hanno percepito somme assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Nel caso in cui sia stata applicata la ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta, i dati vanno indicati nel prospetto ST.
Va detto poi che vale il principio di cassa sia per la certificazione e la compilazione del modello 770 (quando necessari), sia per la tassazione del dividendo in Unico o nel 730 (se da dichiarare). È irrilevante la data della delibera. Questo verbale va sempre registrato recandosi presso l’ufficio del registro, perché non è ancora possibile farlo telematicamente. Per evitare continue registrazioni di verbali di distribuzione di riserve, con il pagamento di molte imposte di registro, si potrebbe fare un’unica delibera e distribuire le riserve in più anni. Attenzione, però, che secondo la circolare delle Entrate n. 12/E, paragrafo 2, del 2014 la delibera di distribuzione di riserve di utili assume rilievo, quale riduzione del capitale proprio ai fini Ace, a partire dal periodo d’imposta in cui la stessa viene assunta e non dalla data del pagamento del dividendo. L.D.S.