FISCO: Visto di conformità Iva elastico (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate sulla garanzia offerta dal professionista
Visto di conformità Iva elastico
Valido con copertura assicurativa al di sotto del rimborso

Il visto di conformità apposto sulla dichiarazione è efficace anche se la copertura assicurativa del professionista è inferiore all’ammontare del rimborso Iva richiesto dal contribuente, rimborso che va pertanto eseguito senza prestazione di garanzia, salvo che ricorrano le condizioni di rischio previste dal comma 4 dell’art. 38-bis, dpr 633/72. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 112/E del 6 dicembre 2016, in risposta al quesito di un ufficio territoriale che chiedeva di sapere se, in un caso del genere, si dovesse chiedere al contribuente di presentare un’ulteriore garanzia per la differenza non coperta dal valore della polizza del professionista, ritenendo dunque parzialmente efficace il visto di conformità, o addirittura una garanzia a copertura dell’intero importo chiesto a rimborso, ritenendo non valido il visto.
Nessuna delle due ipotesi è stata condivisa dall’agenzia, che ha dato una soluzione diversa e del tutto favorevole al contribuente.
La risoluzione richiama anzitutto le disposizioni del comma 3 dell’art. 38-bis, che consentono l’erogazione dei rimborsi Iva superiori a 30.000 euro (importo così elevato dal dl n. 193/2016) senza garanzia, salve le situazioni a rischio di cui al comma 4, qualora la dichiarazione rechi il visto di conformità e l’attestazione del possesso di determinati requisiti. Pertanto, al di fuori delle situazioni elencate al comma 4, i rimborsi superiori a 30.000 euro possono essere erogati senza garanzia se la dichiarazione reca il visto di conformità e l’attestazione dei requisiti di legge.
L’apposizione del visto da parte del professionista è disciplinata dall’art. 22 del dm n. 164/1999, il quale prevede la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a 3 milioni, per garantire il risarcimento degli eventuali danni ai propri clienti e al bilancio dell’ente impositore.
Posta, dunque, la diversa funzione della polizza professionale rispetto alla garanzia dei rimborsi Iva, la risoluzione osserva poi che il citato articolo 22 non contiene alcun riferimento atto a qualificare come requisito di validità o di efficacia del visto la parità tra l’importo del massimale della polizza e i crediti indicati nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati. Nella fattispecie, la società ha chiesto un rimborso di oltre 5,5 milioni, mentre il professionista che ha apposto il visto ha una copertura assicurativa di 3 milioni. Nondimeno, in base alle disposizioni di cui sopra, il visto non può considerarsi inefficace, sicché non si può obbligare il contribuente a prestare garanzia, neppure parziale, per ottenere il credito chiesto a rimborso, salva la sussistenza delle condizioni di rischio del comma 4 dell’art. 38-bis. Una diversa conclusione, oltre a traslare l’onere del costo della garanzia in capo ad un terzo, ossia al professionista, che dovrebbe stipulare garanzie proporzionali ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti, sarebbe in contrasto con la ratio delle recenti modifiche all’art. 38-bis. Franco Ricca

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