FISCO: Voluntary-bis e contante, nodi riciclaggio e sanzioni (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Il dibattito. La riapertura del rientro dei capitali può rendere più incisiva la regolarizzazione del sommerso
Voluntary-bis e contante, nodi riciclaggio e sanzioni

La voluntary bis si avvia a essere una riproposizione del vecchio corpus normativo. Si pensa a un correttivo con un’autoliquidazione e un versamento preventivo del contribuente, ma un contraddittorio come è previsto oggi va comunque mantenuto. Sarebbe stata preferibile una scelta di sistema, ma questa è senz’altro la strada più semplice, magari correggendo qualche (pacifica) stortura della prima voluntary. Non va persa tuttavia l’occasione di abbinare alla riapertura la regolarizzazione della enorme massa di contante presente in Italia. Recentemente l’Istat (si veda Il Sole 24 Ore del 14 settembre) ha stimato che il Pil annuale dell’economia sommersa vale circa il 13% di quello ufficiale e senz’altro ciò ruota anche intorno alla circolazione del contante. Non esistono però stime sul contante nascosto in cassette di sicurezza o altrove nel nostro Paese anche se si tratta di diverse decine di miliardi di euro e per questo la regolarizzazione va fatta.
Vediamo le principali criticità e come superarle. Innanzi tutto il presidio antiriciclaggio. Va evitato che la regolarizzazione sia un modo per rimettere in circolo denaro sporco e per questo occorre:
una dichiarazione sostitutiva ex Dpr 445/2000 sulla provenienza delle somme assistita oltre che dal reato già previsto nella disclosure anche da una sanzione per chi infrange il divieto di far emergere denaro proveniente da reati diversi da quelli coperti pari al 100% dell’importo oggetto di emersione (del tipo di quella utilizzata per lo scudo fiscale);
un ruolo centrale affidato agli intermediari e in particolare alle fiduciarie (alcune peraltro oggi sono anche iscritte al registro di cui all’articolo 106 del Tub e quindi soggette a un regime di vigilanza rafforzato); vi sarebbe così una indagine preventiva sulle persone che regolarizzano e sugli importi e poi potrebbe prevedersi che le somme regolarizzate finiscano in un conto dedicato e monitorato per un tot di anni (ciò per evitare, ad esempio, “sostituzioni” di persona).
Altro snodo sono le imposte e le sanzioni sulle somme da regolarizzare. La determinazione della base imponibile va definita in contraddittorio con l’Ufficio (attingendo alle best practice accertative dell’Agenzia e prevedendo un regime di scorporo per l’Iva) per le partite Iva che abbiano accumulato le somme in evasione di imposta.
Qui un ruolo fondamentale (più di quanto è stato fatto nella prima voluntary) va attribuito sempre alla dichiarazione sostitutiva. Non va dimenticato infatti che nel regime delle dichiarazioni sostitutive del Dpr 445/2000 è l’Amministrazione che deve provare se e in quale misura queste siano false e si ha pertanto implicitamente una presunzione di veridicità delle stesse. Si potrebbe poi prevedere una forfettizzazione della base imponibile attraverso dei meccanismi che tengano in considerazione che una parte della ricchezza è stata prodotta in periodi di imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento. A tale proposito, se si teme di favorire troppo gli aderenti, per la parte di ricchezza che si è formata in periodi non più accertabili e quindi non tassata, potrebbe essere studiato l’investimento in strumenti (tipo social bond) a basso rendimento destinati a finanziare progetti nobili quali la ricostruzione delle aree terremotate o infrastrutture di utilità sociale.
In più, per gli imprenditori, potrebbe pensarsi a una super Ace per chi fa confluire questi soldi in azienda. L’eventuale regolarizzazione, infine, potrebbe accompagnarsi ad altre misure che scoraggino l’utilizzo del denaro contante e incentivino anche fiscalmente quello della moneta elettronica.
Cause di esclusione della punibilità (magari aggiungendo qualche reato vicino a quelli coperti nella prima edizione, per ridurre le incertezze) e sconti sanzionatori amministrativi potrebbero ispirarsi a quelli della disclosure. 
Antonio Martino Antonio Tomassini

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