ITALIA OGGI
Dopo la pubblicazione della legge 125/2016 le Entrate al lavoro sul prospetto
Voluntary, contante in chiaro
Il modello in arrivo con le novità della procedura
La voluntary disclosure scalda i motori. Dopo la pubblicazione in G.U. della legge 125/2016 di conversione del dl 193/2016 si attende il nuovo modello sul rientro dei capitali. A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 193/2016, sono state presentate le prime richieste di accesso alla procedura sulla base del «vecchio» modello allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2015. Coloro che già a partire dal 25 ottobre scorso hanno provveduto in tal senso hanno dovuto trasmettere via Pec una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni che tuttavia non erano previste nel «vecchio modello» come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015. A tal uopo si attende in tempi stretti la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un nuovo modello che permetta di presentare correttamente l’istanza di accesso.
La novità forse più attesa della Voluntary 2.0 riguarda la possibilità di regolarizzare il danaro contante detenuto nel nostro Paese, ma al di fuori del circuito bancario. A tal proposito il nuovo art. 5-octies del dl 167/1990 ha previsto una procedura ad hoc che dovrà essere seguita dal contribuente, il quale dovrà in primo luogo provvedere, in presenza di un notaio tenuto ad accertarne il contenuto, all’apertura e all’inventario delle cassette di sicurezza in cui sono custoditi i valori oggetto di disclosure e, in secondo luogo, a depositare tali attività presso un intermediario finanziario abilitato, su una relazione che resterà vincolata fino alla conclusione della procedura. Alle attività che emergeranno a seguito di tale operazione si applicherà una particolare presunzione in base alla quale i contanti si considerano derivati da redditi sottratti a tassazione conseguiti, in quote costanti, nell’anno 2015 e nei quattro periodi di imposta precedente. Tale distribuzione sui vari anni oggetto di regolarizzazione ha il fine di alleggerire il carico fiscale su quei contribuenti che nei singoli anni d’imposta non raggiungono l’aliquota marginale Irpef più elevata (pari al 43%).
La suddetta presunzione di redditività potrà essere superata fornendo una prova contraria. In merito, non essendo date informazioni precise, si ritiene che sia sufficiente il richiamo a presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.