FISCO: Voluntary disclosure liquida (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

LEGGE DI BILANCIO/ Sarà possibile regolarizzare fino all’anno di imposta 2015
Voluntary disclosure liquida
La riemersione dei capitali apre le porte al contante

La nuova voluntary con specifiche previsioni sulle somme in contanti che non trovano riscontro in componenti reddituali ovvero che non risultano giustificati: sembra questa la novità di maggiore spessore della nuova edizione della sanatoria approvata sabato scorso dal consiglio dei ministri all’interno della manovra 2017. Che, a fronte della riapertura dal 1° gennaio 2017 con possibile ricomprensione anche del periodo di imposta 2015, dovrà anche necessariamente tenere conto dei comportamenti intanto tenuti dai contribuenti. Che, per esempio, potrebbero avere già dato continuità alla voluntary precedente mediante il ravvedimento operoso con delle conseguenze sanzionatorie che ragionevolmente dovranno essere tutelate.
In attesa di conoscere l’articolato normativo in tema di voluntary disclosure bis, iniziano a circolare le prime ipotesi soprattutto con riferimento alle problematiche legate al trattamento dei versamenti e dei prelievi non giustificati (si veda ItaliaOggi del 15 ottobre scorso). L’esperienza appena trascorsa in relazione alla prima edizione della sanatoria ha in linea di massima evidenziato come l’apporto di somme non correlate, per esempio, a precedenti prelievi «italiani» è stata trattata come importo da assoggettare a tassazione, indipendentemente dal luogo di destinazione dell’apporto sia esso black o white list. In tema di prelievi posto che non è stato attuato, come logico che fosse, il principio di attrazione a reddito degli stessi, la «profondità» delle giustificazioni richieste dall’amministrazione finanziaria è stata solitamente graduata in relazione agli importi e alla frequenza dei prelievi in questione.
Ora, in sede di riedizione della sanatoria, si ipotizza l’introduzione di un’aliquota sostanzialmente fissa sui versamenti e sui prelievi che potrebbe essere modulata in due percentuali diverse.
Se la scelta dovesse essere questa, la stessa si presterebbe a qualche perplessità da un punto di vista tecnico. In tema di versamenti, non si può escludere che l’ammontare dell’apporto potrebbe rendere irrilevante l’aliquota propria del contribuente per lo specifico periodo di imposta e questo sia in più che in meno. Tanto per esemplificare, in considerazione del fatto che si tratterebbe di tassazione Irpef, ipotizzare un contribuente con un reddito dichiarato di poche migliaia di euro e con un apporto di 10 mila euro non giustificato da un reddito «precedente», significherebbe, nel caso di identificazione di una aliquota intorno al 30-35%, prelevare più della tassazione che, in quel periodo di imposta, si sarebbe verificato. In altri casi il risultato potrebbe essere esattamente il contrario. Più problematico ancora, da un punto di vista tecnico, potrebbe essere il trattamento fiscale dei prelievi posto che, in alcun modo, si può ipotizzare un automatismo reddituale con tassazione a una aliquota anche ridotta o comunque più bassa di quella ipotizzata per gli apporti non giustificati. Tali scelte privilegerebbero l’aspetto di semplificazione a scapito della ricostruzione tecnicamente più corretta della fattispecie concreta. Seppure nell’ambito di una emersione, il ragionamento di base dovrebbe essere quello di ricostruire, ora per allora, la posizione del contribuente tenendo conto delle regole specifiche di accertamento del relativo periodo di imposta.
Altro tema che sarà necessario analizzare sarà quello delle sanzioni applicabili e delle relative riduzioni, nella riapertura della voluntary. In molti casi, infatti, i contribuenti che hanno deciso di sanare nella prima tornata hanno poi agganciato gli adempimenti dichiarativi per il 2014 ed il 2015 anche ricorrendo al ravvedimento operoso e scontando, dunque, una sanzione fissa o variabile in caso di presentazione (ovviamente con riferimento al periodo di imposta 2014) del quadro RW. In questa ipotesi, sarà interessante capire come il testo normativo terrà conto di tali comportamenti in relazione a quelle posizioni che, invece, emergeranno attraverso la sanatoria. Sarà infatti importante non creare penalizzazioni per quei contribuenti che, seppure tardivamente, hanno completamente messo in chiaro la propria posizione anche per il primo periodo di imposta successivo alla sanatoria originaria. Duilio Liburdi

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