IL SOLE 24 ORE
Rientro dei capitali. Non tutti gli uffici concordano con la soluzione prospettata e applicano un criterio di prelievo sul dato «lordo»
Voluntary, dividendi in bilico
L’attività di controllo delle istanze di voluntary disclosure (Vd) sta entrando nel vivo e da essa iniziano ad emergere alcune problematiche tecniche che sono oggetto del confronto tra operatori e agenzia delle Entrate.
Uno dei temi sui quali servirebbe una presa di posizione ufficiale, in modo che le realtà periferiche possano adottare comportamenti coerenti ed omogenei nei confronti dei contribuenti, è il trattamento dei dividendi nel caso classico di voluntary di società a ristretta base societaria accompagnate anche dalla regolarizzazione da parte dei soci.
In particolare, il punto dibattuto è la base imponibile del dividendo da assoggettare a tassazione in capo ai soci. Su questo aspetto vi è stato un chiarimento da parte della Direzione regionale della Lombardia che ha specificato che la tassazione in capo al socio si determina sull’importo del dividendo al netto delle imposte della società. Non tutti gli uffici periferici, però, concordano con questa impostazione, in quanto negli accertamenti è prassi dell’amministrazione utilizzare un criterio di tassazione del dividendo sull’importo incassato dal socio e quindi sul dato lordo.
Di seguito proviamo a fare un punto della situazione, basando le considerazioni su aspetti giuridico – contabili, e premettendo due considerazioni:
questa problematica si presenta per gli tutti gli accertamenti congiunti effettuati a società e soci, a prescindere dalla disclosure, e quindi un chiarimento avrebbe valenza generale;
ad avviso di chi scrive, dal punto di vista logico-sistematico, nell’ambito della liquidazione degli importi della voluntary disclosure sembra corretta la tassazione sui soci dell’importo calcolato al netto dell’imposta pagata dalla società.
Nel caso che stiamo esaminando, le imposte pagate dalla società rappresentano un credito da recuperare nei confronti dei soci, i quali hanno incassato un dividendo pieno, cioè comprensivo delle imposte della società anziché al netto di esse, come avviene ordinariamente. In linea di principio, pertanto, la società dovrebbe iscrivere un credito verso i soci a fronte del costo della voluntary; la scrittura contabile dovrebbe essere la seguente: «credito vs soci a debiti tributari».
Nell’ipotesi di incasso degli importi da parte della società, e cioè di versamento delle somme da parte dei soci, non vi sarà alcun danno patrimoniale per la società; il risultato sarà che ciascun soggetto coinvolto dalla disclosure ha pagato le imposte corrette e le somme rimaste a disposizione di ciascun socio sono quelle al netto delle imposte pagate alla società e dell’Irpef liquidata sul socio stesso.
Se viceversa questo credito non fosse recuperato, si verificherebbe una perdita in capo alla società che dovrà essere imputata in bilancio. La conseguenza sarebbe una riduzione dell’utile di periodo, e quindi delle somme che potranno in futuro essere distribuite ai soci. In sostanza il mancato risarcimento/rimborso alla società determina un impatto in termini di riduzione del patrimonio netto ulteriore (pari esattamente alle imposte) rispetto alla situazione che si sarebbe verificata nella dinamica corretta degli eventi.
Abbiamo seguito la strada giuridicamente più strutturata, ma si può facilmente notare che se la società scegliesse di imputare il costo tributario della propria voluntary direttamente tra i costi del conto economico si giungerebbe allo stesso identico risultato.
Questo effetto di riduzione del patrimonio netto della società, pur essendo da valutare caso per caso, potrebbe effettivamente portare a ulteriori conseguenze tributarie. Tuttavia, tali effetti saranno da considerare nel momento in cui si manifesta, in termini giuridici, il venir meno del credito in capo alla società e quindi con una competenza successiva all’anno della disclosure.
L’esempio a lato chiarisce quali sono le questioni aperte. Ad ogni buon conto, qualunque siano le ipotesi di partenza,emerge con chiarezza che non è nella chiusura della disclosure che devono essere liquidate eventuali imposte sul differenziale tra dividendo lordo e netto, proprio come sostenuto dalla Dre della Lombardia. Questo perché:
se il socio rimborsa l’importo alla società questa pretesa tributaria sarebbe assolutamente ingiustificata e creerebbe una doppia tassazione dello stesso reddito sia pure in capo a due soggetti diversi;
potrebbe addirittura non esserci alcuna base imponibile in termini di dividendi quando non sono presenti riserve nel patrimonio della società.
Allargando il discorso, un ulteriore aspetto da affrontare è quelle che riguarda le sanzioni e le imposte (in primis l’Iva): sembra corretto che esse siano mantenute in capo ai soggetti che ne sono incisi per legge. In pratica, l’Iva e le relative sanzioni, le sanzioni sull’Ires e quelle sull’Irap rimangono a carico della società, mentre le sanzioni sull’Irpef sono di competenza dei soci. Primo Ceppellini Roberto Lugano