FISCO: Voluntary, perimetro invariato (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

LEGGE DI BILANCIO/ Il sottosegretario Nannicini: autodichiarazione per il contante
Voluntary, perimetro invariato
Rafforzati sanzioni penali e presìdi antiriciclaggio

Il perimetro della nuova Voluntary disclosure sarà uguale a quello della prima edizione, che già consentiva la regolarizzazione delle attività finanziarie rappresentate da contanti detenuti in Italia e all’estero. Non ci sarà alcuna possibilità di regolarizzazione al di fuori delle fattispecie di stretta rilevanza fiscale, mentre sanzioni penali e presidi antiriciclaggio saranno appesantiti.
I contribuenti dovranno dichiarare (assumendosene la responsabilità) che il contante fatto emergere non è frutto di reati diversi da quelli fiscali. Sono i paletti messi ieri nero su bianco dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, in una nota (si veda il testo in pagina) volta a sfatare alcune voci circolate sulla nuova edizione della Voluntary disclosure (vd), ufficializzata nel corso della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019.
Il sottosegretario ha assicurato che la nuova Voluntary disclosure non sarà una sanatoria per evasori (sebbene gli unici reati da essa interessati saranno proprio quelli di natura tributaria) e trafficanti e, soprattutto, che è priva di fondamento la notizia secondo cui la vd si allargherà al contante senza nessun controllo ulteriore, circostanza che favorirebbe chi ha accumulato fondi neri con attività opache o addirittura criminali.
Nella prima edizione, va ricordato, sono state pochissime le voluntary nazionali (c.d. interne), con cui i contribuenti hanno fatto emergere attività non localizzate all’estero: sono state instaurate appena 1.537 pratiche di vd nazionale sulle 129.565 totali, ossia l’1,16%.
Proprio con riferimento alla vd nazionale, Nannicini ricorda come questa fosse già presente l’anno passato e che pertanto la nuova edizione non allargherà le maglie rispetto alla prima. Non solo. L’utilizzo della vd nazionale permetterebbe, secondo il sottosegretario, all’Agenzia delle entrate di ottenere un bagaglio informativo di notevole valore, riuscendo altresì a rendere tracciabile e «bancarizzato» un pezzo di Paese che è attualmente ancora sommerso.
D’altronde, uno dei motivi per cui ha avuto tanto successo la prima edizione della collaborazione volontaria da parte dei contribuenti, è da rinvenirsi proprio nella possibilità, per gli stessi, di dare un colpo di spugna e discostarsi dal passato, incominciando così un nuovo rapporto più trasparente e collaborativo con il fisco.
Secondo Nannicini, inoltre, la nuova voluntary si allineerà alle migliori pratiche Ocse e saranno rafforzati i presidi anti-riciclaggio e penali già presenti nella edizione precedente, che già conteneva misure effettivamente strumentali alla futura compliance da parte di coloro ai quali era destinata. I soggetti che faranno emergere contante, dovranno anche dichiarare che il denaro non proviene da reati non tributari, assumendosi così tutte le relative responsabilità penali. Questo secondo atto, al pari della primo, dovrà aderire il più possibile ai principi del Gafi (Gruppo d’azione finanziaria internazionale) che ha posizioni molto rigide in materia di antiriciclaggio. Più specificatamente, secondo il suddetto organismo è necessario che durante l’attuazione dei programmi nazionali di Voluntary disclosure non vi siano esenzioni dagli obblighi antiriciclaggio.
A tal proposito va ricordata la dura reprimenda posta in essere nei confronti del programma di vd argentino che, fu considerato reo di prevedere alcune tipologie di esenzioni in materia di antiriciclaggio. Tutte le misure intraprese si inquadrano comunque in un piano strategico nazionale di contrasto all’evasione fiscale iniziato già nel corso del 2014, che ha previsto anche l’introduzione del reato di autoriciclaggio (che non si configura per i reati coperti dalla voluntary), il quale punisce severamente talune attività di manipolazione dei capitali, frutto anche di reati fiscali, tese ad occultarne l’origine delittuosa. Reato di autoriciclaggio che si configura anche nell’ipotesi in cui a commettere tali attività di manipolazione dei capitali sia lo stesso autore del reato fiscale ed anche se il reato fiscale risulti essere prescritto o estinto. A ciò si aggiungano, da un lato, il sequestro, ai fini della confisca anche per equivalente, del prodotto, del prezzo e del profitto di tale reato e, dall’altro lato, le pesanti sanzioni amministrative e interdittive per le società e gli enti che non provvedano ad adottare un modello organizzativo idoneo ad impedire la commissione di tale reato da parte dei propri dirigenti e dipendenti. Stefano Loconte

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