GIUDICI ONORARI: Giudici onorari, incompatibilità estesa a società di avvocati (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La legge di riforma (57/2016) in g.u. ecco le norme che entreranno in vigore il 14 maggio prossimo
Giudici onorari, incompatibilità estesa a società di avvocati

sab. 30 – Incompatibilità del magistrato onorario estesa ai soci delle società tra avvocati. Ma è consentito al magistrato onorario difendere davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie. E le regole sulla incompatibilità valgono da subito. Alcune delle disposizioni di riforma della magistratura onoraria, approvata definitivamente dalla Camera il 28 aprile 2016 e pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 come legge 57 del 2016 hanno, infatti, applicazione dal 14 maggio prossimo (15 giorni dalla pubblicazione), anche se si sovrappongono ad analoghe deleghe del parlamento al senato. Quindi, mentre su alcuni aspetti, ad esempio competenze civili e penali, bisognerà aspettare il decreto delegato, le regole sono già operative per incompatibilità, applicazione di giudici, coordinamento da parte del presidente del tribunale e formazione obbligatoria dei magistrati (si veda ItaliaOggi del 29 aprile 2016). Vediamo, quindi, alcuni dei profili che entrano in vigore il 14 maggio prossimo.
INCOMPATIBILITÀ
In base alla legge in commento gli avvocati non possono svolgere le funzioni onorarie nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense. L’incompatibilità è estesa ai circondari di tribunale nei quali svolgono la professione forense gli associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, il convivente, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado. La novità rispetto alla normativa vigente è il riferimento all’esercizio della professione in forma societaria. Altrettanto nuova è la disposizione che consente al magistrato onorario l’esercizio della professione forense davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.
COORDINAMENTO
Il coordinamento sui giudici onorari di pace viene attribuito al presidente del tribunale (oggi spetta al giudice di pace anziano). Spetterà al presidente l’assegnazione degli incarichi ai giudici onorari sia sulla base di criteri stabiliti sia mediante il ricorso a procedure automatiche. Il presidente del tribunale potrà farsi aiutare da giudici professionali.
FORMAZIONE
La legge prevede una formazione permanente decentrata, con la partecipazione dei magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza almeno semestrale, organizzati sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. Si prevede, inoltre, la partecipazione di giudici onorari di pace e dei Vpo alle riunioni trimestrali organizzate per l’esame delle questioni giuridiche di maggior rilievo, per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. La partecipazione ai corsi di formazione a alle indicate riunioni trimestrali è obbligatoria.
APPLICAZIONE
Con altra disposizione immediatamente precettiva la legge stabilisce che possono essere applicati ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall’integrale opertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto. L’applicazione non può superare la durata di un anno, rinnovabile per un altro anno.
ESECUZIONI
Passando alla legge delega, va segnalato che si prevede l’estensione delle competenze attribuite ai giudici onorari in materia civile. In particolare si assegneranno i pignoramenti. Al magistrato onorario una previsione della legge delega assegna i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi.Il presidente del tribunale attribuirà ad uno o più giudici togati il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace. Antonio Ciccia Messina

Foto del profilo di Andrea Gentile

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