GIUSTIZIA CIVILE: Bonus fiscale per chi concilia (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

 

 

Lo prevede il decreto giustizia oggi al voto di fiducia della camera dei deputati

Bonus fiscale per chi concilia

Credito da 250 euro anche a chi chiede l’arbitrato

 

 

Bonus fiscale per la negoziazione dagli avvocati. Il decreto legge 83/2015, su cui oggi la Camera voterà la fiducia, tenta di rivitalizzare la procedura di conciliazione stragiudiziale delle liti civili e commerciali, introdotta dal decreto legge 132/2014. La conciliazione con l’intervento dei legali è una misura per scaricare i tribunali ed esternalizzare la composizione delle liti. Per sinistri stradali e recupero crediti fino a 50 mila euro è obbligatoria, prima di andare in causa. Ma la procedura si può attivare per tutte le liti civili e commerciali (salve le eccezioni di legge). Solo che la versione iniziale dell’istituto conteneva una lacuna rispetto alla parallela procedura di mediazione presso gli organismi di media-conciliazione. La lacuna era rappresentata dal fatti che la normativa sulla media-conciliazione prevede incentivi fiscali (detrazione imposte sul reddito, esenzione da imposta di registro fino a una certa soglia). Il decreto 83/2015, come risultante dal testo approvato in commissione giustizia, rimedia e introduce un beneficio fiscale anche per la negoziazione assistita, anche se in via sperimentale. Dunque, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell’anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016. Chissà se questo sarà sufficiente a convincere a firmare un accordo davanti agli avvocati, accordo, che, ricordiamolo, ha valore di titolo esecutivo. Lo stesso benefit scatta anche in un altro caso di degiurisdizionalizzazione. Lo stesso decreto 132/2014 ha previsto la possibilità di trasferire all’arbitrato le liti pendenti in tribunale. L’obiettivo è sempre lo stesso: liberare i tribunali dal carico pendente. Anche per questa ipotesi il decreto 83/2015 (versione «fiducia») ha esteso il bonus fino a 250 euro che scatta alla conclusione dell’arbitrato con lodo e fa recuperare un po’ di quanto speso per onorari degli arbitri.

Termini feriali al Tar. Il decreto 132/2014 ha creato un problema di coordinamento con il codice del processo amministrativo, a proposito della individuazione del periodo di sospensione feriale. In particolare mentre il decreto ha stabilito la sospensione dei termini giudiziari per i 31 giorni di agosto, il codice del processo amministrativi conserva una norma con la sospensione per 46 giorni (dal 1à agosto al 15 settembre). Il problema è risolto dal decreto 83/2015, il quale interpreta la norma del decreto 132 nel senso che la sospensione per il solo mese di agosto si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di stato. Per sicurezza si interviene anche sull’art. 54 del codice del processo amministrativo e si indica la data finale della sospensione feriale al 31 agosto.

Multe civili. Il decreto 83/2015 introduce l’articolo 614 bis del codice di procedura civile, dedicato alle misure di coercizione diretta. Grazie alla novità con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, potrà fissare, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Si pensi al caso dell’obbligo di demolire una parte del fabbricato o di ripristino: in questo caso si deve attivare chi ha perso la causa. Ora la norma cerca di disincentivare comportamenti elusivi, monetizzando l’inadempimento o il ritardo. Tra l’altro il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza: quindi il creditore potrà attivare un pignoramento. La novità non si applica, però, alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il giudice non è completamente libero nel fissare la somma che dovrà essere determinata, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Antonio Ciccia Messina 

 

 

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