IL SOLE 24 ORE
Procedure concorsuali. La giurisprudenza ha già esteso alle procedure in bianco la possibilità di sospensione fino a 60 giorni
Concordato, sì al taglio dei contratti
Più chance per sciogliere gli accordi pendenti al momento del deposito dell’istanza
Lun.20 – L’imprenditore che presenta domanda di concordato preventivo può richiedere al tribunale o al giudice delegato lo scioglimento, o la sospensione, da alcuni contratti pendenti alla data di presentazione del ricorso. È la legge fallimentare, come modificata dal Dl 83/2015, a dare questa possibilità all’imprenditore allo scopo di consentire un più agevole accesso alla procedura concordataria, diminuendo o limitando gli effetti dei contratti conclusi dal punto di vista economico finanziario ai fini della tenuta della proposta che verrà formulata ai creditori.
La stessa legge consente al debitore di chiedere al tribunale anche la sola sospensione del contratto per un termine non superiore a 60 giorni, prorogabili per una sola volta. Una disposizione introdotta dal decreto sviluppo del 2012 (Dl 83/2012).
L’obiettivo della norma
La facoltà concessa all’imprenditore di scegliere se e da quali contratti richiedere lo scioglimento e/o la sospensione punta ad anticipare la salvaguardia del patrimonio del debitore al fine di facilitargli la strutturazione nel modo ritenuto più conveniente della proposta per il superamento della crisi d’impresa. Lo scopo, della norma è permettere al debitore di liberarsi dei contratti che ritiene inutili o dannosi e di concorsualizzare il diritto di credito del contraente in bonis, facendolo divenire un diritto all’indennizzo.
La giurisprudenza
Dato questo punto cardine, nel silenzio della norma, la giurisprudenza dominante formatasi sulla possibilità di ottenere la sosopensione fino a 60 giorni è arrivata ad affermare che la chance è lasciata all’imprenditore, sia con riferimento al concordato “in bianco”, sia con riferimento al concordato “pieno”, con la sola accortezza, nella prima ipotesi, di indicare il tipo di concordato che intenderà presentare.
In taluni casi, interpretando la norma con maggiore rigore, i tribunali hanno chiesto anche l’esposizione di una situazione economica aggiornata, l’incidenza della prosecuzione dei contratti sul passivo concordatario e l’inutilità dei beni e servizi oggetto di tali contratti al fine di consentire il vaglio della sussistenza dei presupposti per accordare all’imprenditore la misura richiesta.
Del pari, nei concordati “in bianco”, la giurisprudenza ha talvolta ritenuto ammissibile la sola richiesta di sospensione, con riserva di scioglimento, al posto dell’immediato scioglimento, in assenza di proposta e di piano, elementi questi che caratterizzano tale tipologia di concordato.
La giurisprudenza è stata quasi sempre concorde nell’ammettere l’applicazione di questa norma a tutte le tipologie di concordato, vale a dire sia a quello in continuità, che a quello liquidatorio, nonché a quelli misti o a continuità indiretta. Infatti, nel concordato liquidatorio, lo scioglimento costituisce l’effetto anticipatorio della liquidazione e trova il suo fondamento nell’effetto positivo per i creditori, dalla liberazione dagli effetti negativi che la prosecuzione medio tempore di un contratto può avere sul patrimonio del debitore.
Per contro, nel concordato in continuità, l’ammissibilità dello scioglimento ha una logica ancora più pregnante proprio nell’ottica di una necessaria ristrutturazione aziendale.
Gli stessi ragionamenti potrebbero valere anche per le norme del Dl 83/2015.
Altro elemento di cruciale importanza è lo spazio temporale per la formulazione della richiesta da parte del debitore; la norma prevede un arco temporale chiaramente delineato che comincia dalla presentazione della domanda, per poi arrivare alla fase successiva all’ammissione al concordato, fino a che non vi sia l’espressione del voto da parte dei creditori concorsuali a seguito della presentazione della definitiva proposta.
Pagina a cura di Nicola Soldati