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Decreto fallimenti, alle 11 il voto di fiducia alla Camera. Ecco le misure in campo
Si terrà oggi alle 11 alla Camera, dopo le dichiarazioni di voto, la votazione sulla fiducia che il governo ha posto lunedì notte al decreto legge in materia fallimentare, civile e processuale civile. Dopo la fiducia saranno esaminati i circa 130 ordini del giorno presentati, prevalentemente dal Movimento Cinque Stelle. Il voto finale è fissato per domani alle 13. Ed è stato già stabilito l’approdo in Aula al Senato nella settimana dal 3 al 7 agosto.
De Vincenti: «Dl importante per riattivare il credito per le imprese»
«La fiducia è stata posta perché vogliamo accelerare al massimo», ha spiegato ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. «È un dl molto importante – ha aggiunto – perché consente di sbloccare una serie di crediti incagliati e quindi di riattivare il canale creditizio per le imprese. Noi vogliamo che questo decreto legge diventi legge in tempi rapidi, prima della pausa estiva. Ormai il dibattito parlamentare aveva chiarito i punti che andavano migliorati del decreto, recepiamo le correzioni e i miglioramenti fatti in commissione, mettiamo la fiducia in modo da accelerare».
Le modifiche al concordato preventivo
Il testo interviene sulla legge fallimentare (267/1942) per facilitare il ricorso alla finanza da parte dell’imprenditore in crisi e modifica la disciplina del concordato preventivo per prevedere che possano essere presentate offerte alternative rispetto al piano di concordato per l’acquisto dell’azienda o di un suo ramo o di beni specifici. In pista anche modifiche alla disciplina del curatore fallimentare per accelerare le procedure e garantirne la terzietà; interventi su giudizi pendenti e chiusura del fallimento, con l’obbligo per i magistrati, introdotto in commissione Giustizia, di trattare con priorità le cause in cui è parte un fallimento o un concordato; chiarimenti sugli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo.
Il pacchetto “banche”
Il decreto inserisce inoltre nella legge fallimentare una norma che integra, con specifico riferimento alle banche e agli intermediari finanziari, la disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con l’obiettivo di togliere alle banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l’adesione delle banche creditrici più esposte. L’intesa potrà essere chiusa se aderiscono creditori che rappresentano il 75% del credito della categoria e potranno essere concluse convenzioni su eventuali moratorie temporanee dei crediti verso una o più banche aderenti all’accordo. Sempre per le banche, il decreto modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite sui crediti consentendone la deducibilità in un unico esercizio (finora erano 5 anni) e introducendo una specifica disciplina transitoria su imposte sui redditi e Irap.
Processo telematico e magistrati
Corposa la parte dedicata alla riforma delle procedure esecutive, che punta a semplificare le tutele del creditore, a modificare la disciplina dell’esecuzione forzata (prevedendo tra l’altro che gli avvisi non passeranno più dall’albo dell’ufficio giudiziario ma da un “portale delle vendite pubbliche” sul sito del ministero della Giustizia). Altrettanto poderosi gli interventi in materia di processo telematico (civile e amministrativo), nei quali rientra la misura sul trattenimento in servizio dei magistrati ordinari: si conferma che i magistrati ordinari che avranno compiuto 72 anni al 31 dicembre 2015 dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell’anno ma si stabilisce che quanti non li abbiano ancora compiuti siano trattenuti in servizio fino a dicembre 2016.
La norma “salva-Ilva”
Nel testo è stata infine inserita anche la norma “salva-Ilva”, originariamente contenuta in un decreto che a questo punto pare destinato a decadere (Dl 92/2015): in pratica si prevede che l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione a ipotesi di reato riguardanti la sicurezza dei lavoratori e che debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità della produzione, la salvaguardia dell’occupazione e la salute e sicurezza sul luogo di lavoro.