IL SOLE 24 ORE
Professionisti. Linee guida del Consiglio: un tetto del 10% agli incarichi
Esecuzioni, i paletti del Csm
Milano. Esecuzioni immobiliari più trasparenti. E senza favoritismi. Il Csm ha approvato ieri le Linee guida presentate dalla Settima commissione (relatore Francesco Cananzi) in base alle quali lo stesso professionista non potrà ricevere più del 10% di incarichi dal medesimo ufficio giudiziario. Non si tratta di imposizioni, ma di indicazioni che i presidenti di tribunale dovrebbero assumere. Tenuto conto di un fatto: al Csm risulta che solo il 20% dei tribunali sono stati adottati provvedimenti significativi in materia di rotazione degli incarichi. Nelle altre sedi, osserva la delibera, è stato constatato o il difetto assoluto di misure o l’esistenza di interventi assolutamente generici.
Il Codice di procedura civile, articolo 179 quater delle disposizioni attuative, invita comunque i presidenti a vigilare perchè le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell’elenco. Senza però approfondimenti ulteriori. E allora a fare da bussola può essere la disposizione sempre del Codice e sempre delle disposizioni attuative (articolo 23) che, quanto ai consulenti tecnici del giudice, introduce la percentuale del 10% come tetto massimo di incarichi affidabili allo stesso professionista.
Le Linee guida si preoccupano poi di risolvere alcuni degli aspetti più problematici. Chiarendo per esempio la flessibilità della nozione di ufficio cui fare riferimento, nella consapevolezza che, se per ufficio si intendesse il tribunale, allora nelle sedi più ampie il limite sarebbe nei fatti privo di conseguenze. Quanto al perimetro temporale, il periodo sul quale calcolare il 10% non può che essere costituito dall’anno solare. Per effettuare poi operazioni di vigilanza significative, i controlli dei presidenti dei tribunali dovrebbero essere diffusi nel corso dell’anno.
La regola del 10% dovrà poi essere sottoposta ad alcuni correttivi all’insegna del realismo per mitigarne le incongruenze possibilin per effetto di un’applicazione troppo rigida. Quella dei compensi è la principale. Un esempio rende evidente il paradosso cui potrebbe dare luogo una pedissequa applicazione della regola del 10% in un ufficio che deve assegnare 10 incarichi, uno di valore assai rilevante e gli altri di importi modesti. Se da un anno all’altro il medesimo professionista fosse assegnatario dell’incarico più remunerativo la distorsione sarebbe evidente. Così il presidente del tribunale dovrà tenere d’occhio, raccomanda il Consiglio superiore della magistratura, anche il valore degli incarichi.
Come pure teoricamente rispettosa della regola, ma incongruente, sarebbe la concentrazione degli incarichi sempre agli stessi 10 professionisti anno per anno. Giovanni Negri