GIUSTIZIA CIVILE: Fallimenti con sistema di allerta (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

Diritto dell’economia. Pronta la delega predisposta dalla commissione Rordorf – Sistema per l’emersione delle crisi d’impresa

Fallimenti con sistema di allerta

Disciplina su misura per i gruppi – Società liberate dai debiti alla fine della procedura

 

 

Milano. Potrebbe essere la volta buona per le procedure di allerta. Che debutterebbero nella Legge fallimentare. La commissione Rordorf ha messo a punto, l’ultima riunione si è tenuta la scorsa settimana, la bozza di legge delega che, in 16 articoli, traccia ben più che le coordinate della futura disciplina dei fallimenti. In un primo momento si è pensato di inserire la legge come emendamento al decreto legge sulla giustizia civile, ma il regolamento della Camera vieta l’innesto di deleghe in sede di conversione di decreti legge e quindi non se n’è fatto nulla. Probabile, a questo punto la presentazione in consiglio dei ministri a settembre come testo autonomo, ma è in discussione un possibile aggancio alla delega sulla procedura civile.
In ogni caso, dalla commissione Rordorf arrivano proposte assai innovative ponendo anche rimedio alla grande incompiuta delle riforme della Legge fallimentare di questi anni: un meccanismo di segnalazione ed emersione tempestiva delle crisi d’impresa. Assenza cui nel tempo si provato a sopperire in vari e fantasiosi modi, da ultimo con la possibilità di presentare concordati “in bianco”.

Ora, con l’articolo 3 della proposta di legge delega, si mette in campo un sistema che, nelle intenzioni, dovrebbe permettere, attraverso il riconoscimento di benefici e anche di procedure sanzionatorie, di anticipare la messa alla luce delle difficoltà d’impresa. La competenza viene assegnata agli organismi di composizione della crisi (istituiti dalla legge sul sovraindebitamento del consumatore o del piccolo imprenditore sotto le soglie di fallibilità), che possono essere costituiti da enti pubblici o professionisti: a loro, ma solo in caso di inerzia degli amministratori in precedenza sollecitati, dovranno essere indirizzate le segnalazioni d’allarme effettuate dagli organi di controllo o dai revisori.

Sempre agli organismi di controllo, ma anche in questo caso se gli amministratori interpellati resteranno silenziosi, andranno fatte confluire le indicazioni sulle situazioni di crisi, da individuare quando i debiti con amministrazione finanziaria e previdenziale hanno superato predeterminati livelli di guardia, da parte dei creditori istituzionali (fisco e enti previdenziali) per tutte quelle imprese che svolgono le funzioni di sostituto d’imposta o sono tenute al versamento dei contributi previdenziali.

Nell’ambito dell’organismo di composizione andrà poi identificato un gestore della crisi che si dovrà adoperare, entro un termine, per favorire la mediazione tra società e creditori. A porre termine a questa fase può essere l’accoglimento di una domanda giudiziale di accertamento della crisi o dell’insolvenza: il gestore dovrà compilare una relazione indicando l’irreversibilità o meno dello stato di crisi e le possibili soluzioni.
La procedura di allerta e mediazione potrà essere coperta da misure protettive che mettano al riparo la società da azioni cautelari; protezione che potrà essere senza soluzione di continuità nel caso la crisi prima latente sfoci in un concordato preventivo o in una richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito. Possibile poi anche un ombrello che ripari la società dalla causa di scioglimento per abbattimento del capitale sociale.
Giovanni Negri

 

 

 

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