IL SOLE 24 ORE
Il procedimento. Spetta al magistrato valutare se liberarsi degli accordi sia funzionale alla realizzazione del piano
Il giudice esamina l’impatto sui creditori
Lun.20 – Il Dl 83/2015 ha inciso anche sul procedimento per richiedere lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso.
In realtà, l’articolo 169 bis della legge fallimentare, già prima del 27 giugno, prevedeva una seppure scarna indicazione della procedura da seguire, procedura che, nel silenzio della legge, era stata integrata nella pratica dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
La norma distingue l’autorità competente per la pronuncia in relazione al momento in cui l’istanza viene presentata: se contestualmente alla domanda di concordato deve essere indirizzata al tribunale come giudice collegiale, dopo l’ammissione, al giudice delegato.
In ogni caso, l’autorità adita decide con decreto motivato, sentita la controparte contrattuale, e, se necessario, assunte sommarie informazioni.
Appare evidente come alla luce della previsione normativa la discrezionalità del giudice risulti essere assai ampia e debba essere basata sul collegamento funzionale che lo scioglimento dal contratto o la sospensione possono avere con il piano concordatario.
Ciò sta a significare che il giudice dovrà tenere in considerazione e valorizzare comparativamente tra loro, la domanda del debitore, i diritti della controparte contrattuale, l’impatto della decisione sul migliore soddisfacimento dei creditori, il tutto finalizzato al perseguimento del piano predisposto dal debitore.
Altresì, non deve trascurarsi il fatto che, una volta sciolto il contratto, lo scioglimento avrà effetto anche nell’eventuale fallimento conseguente all’insuccesso della domanda o della procedura di concordato, non potendo trovare applicazione gli articoli 72 e seguenti della legge fallimentare, poiché i contratti sciolti non risulteranno pendenti alla data di apertura del fallimento.
Nel silenzio della norma, prima della recente riforma, la giurisprudenza, non senza alcuni contrasti, aveva ritenuto necessario un preventivo contraddittorio con la controparte in bonis, in un’apposita udienza.
Il decreto deve essere poi notificato alla parte interessata allo scopo di dare efficacia al decreto emesso. Infine, lo scioglimento del contratto ha come contropartita il riconoscimento di un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento da soddisfarsi come credito anteriore al concordato, salvo che non sia maturata una prededuzione a seguito di eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la presentazione della domanda di concordato.