GIUSTIZIA CIVILE: Negoziazione senza imposta di registro (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE 

Agenzia delle Entrate. La procedura per separazioni e divorzi

Negoziazione senza imposta di registro

 

Agli accordi di negoziazione assistita conclusi dai coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio non si applica l’imposta di registro.
A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 65/E depositata ieri in risposta a un quesito formulato da un avvocato. Il professionista, con interpello, ha chiesto di conoscere l’assoggettabilità a tassazione o meno – ai fini dell’imposta di registro – di una convenzione di negoziazione assistita di separazione personale che prevede anche la cessione da parte della moglie al marito della piena proprietà di un immobile, e la costituzione di usufrutto da parte del marito in favore della moglie su un immobile. A parere dell’avvocato, in questo caso si deve applicare la norma agevolativa prevista dall’articolo 19 della legge 74/87 che prevede l’esenzione dell’imposta di registro, bollo e di ogni altra tassa per tutti gli atti, sui documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’agenzia delle Entrate ha accolto l’interpretazione del professionista. In particolare, per il fisco, proprio le agevolazioni previste dall’articolo 19 si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

L’articolo 6 del decreto legge 132/2014 prevede che la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’accordo concluso tra i coniugi a seguito della convenzione deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, qualora non ravvisi irregolarità e qualora non ci siano situazioni particolari da risolvere relative ai figli, concede il nulla osta per procedere alle dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi. L’accordo concluso secondo queste modalità produce, quindi, i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio. Per questi motivi, data la parificazione degli effetti dell’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l’esenzione dall’imposta sempre che dall’accordo emerga che le disposizioni patrimoniali siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Francesco Falcone

 

 

 

 

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