GIUSTIZIA CIVILE: Offerte e proposte concorrenti, cresce il carattere negoziale (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Concordato preventivo. I creditori non si limitano solo alla valutazione

Offerte e proposte concorrenti, cresce il carattere negoziale

Aumentano le opportunità e diventa più evidente il carattere negoziale della procedura di concordato preventivo. I creditori non si limitano più a valutare, ma possono ora presentare offerte o proposte concorrenti, migliorative rispetto a quella formulata dal debitore che propone una procedura di concordato preventivo. È questa una delle principali novità del Dl 83/2015 sui fallimenti sui cui il governo ha posto la fiducia.

Il provvedimento, ispirandosi ancora alla legge fallimentare statunitense (Chapter 11), introduce nella procedura di concordato, tra le altre, anche la possibilità di “offerte concorrenti” e “proposte concorrenti”. Le offerte concorrenti si pongono come soluzione ai problemi sui cosiddetti concordati “blindati” o meglio “chiusi”, in cui la proposta prevede il trasferimento dell’azienda, di suoi rami o di specifici beni, individuandone già il soggetto acquirente. La critica era che questi concordati, in alcuni casi sono stati utilizzati a vantaggio di soggetti vicini al debitore, sacrificando le ragioni dei creditori, disponibili ad accettare percentuali risibili perché timorosi dell’assenza di alternative.

Per aumentare la concorrenza e massimizzare il corrispettivo delle cessioni, si prevede ora che quando il piano di concordato e l’annessa proposta del debitore comprende un’offerta da parte di un soggetto già individuato avente a oggetto il trasferimento in suo favore e verso un corrispettivo in denaro dell’azienda o di suoi rami o di specifici beni, il commissario è tenuto a valutare, motivando le proprie conclusioni, la congruità dell’offerta.
Ove il commissario riscontri che l’offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori potrà chiedere al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento competitivo. Il tribunale può disporre d’ufficio tale procedimento, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, stabilendo altresì le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. In caso di aggiudicazione a chi offre condizioni migliorative il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato recependo l’offerta maggiormente migliorativa.
La seconda novità – delle proposte concorrenti – attribuisce a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, il potere di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre 30 giorni prima dell’adunanza dei creditori. Unico limite è la soglia di soddisfacimento dei creditori. Secondo le ultime modifiche introdotte nel testo ora “blidato” con la fiducia non sono infatti ammesse proposte concorrenti se il professionista attestatore conferma nella sua relazione che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari. Nel caso di concordato con continuità aziendale, questa soglia percentuale scende al 30 per cento. Sono poi risolte anche le assimmetrie informative sui dati aziendali tra creditori e debitore. Il commissario giudiziale fornisce infatti ai creditori previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti.

Le novità appaiono da una prima lettura: il recepimento normativo di quelle indicazioni mosse da più parti circa la necessità di conferire maggior voce e ruolo alla comunità di creditori, attribuendo agli stessi maggior potere nella scelta sulle valutazioni di convenienza circa il rischio di realizzazione della proposta sia in termini economici che di durata temporale (si veda al riguardo l’articolo a fianco).

Inoltre, la possibilità che il 10% dei crediti, necessari alla presentazione della proposta, sia acquisita per l’occasione, apre ora un mercato ad operatori professionali interessati all’acquisto e rilancio delle imprese in crisi, consentendo anche per questa via di superare le resistenze del debitore al farsi da parte, con l’auspicabile risultato di portare anche ad un migliore soddisfacimento dei creditori.  Giuseppe Acciaro Alessandro Danovi

 

 

 

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