IL SOLE 24 ORE
Il fronte bancario. Per il periodo 2015-2017
Perdite su crediti «scontate» ma niente effetti in acconto
Sab. 25 – Si avvia alla conclusione l’iter di conversione del decreto legge 83/2015 nel quale sono contenute importanti novità per il settore bancario e assicurativo, dei cui impatti si potrà tenere conto ai fini delle relazioni semestrali dei conti.
Perdite su crediti
A decorrere dall’esercizio in corso le perdite e le svalutazioni riferibili a crediti verso la clientela sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ciò consente di realizzare quel più volte auspicato allineamento civilistico/fiscale che da un lato equipara il trattamento fiscale dei crediti bancari del nostro Paese a quello degli omologhi europei anche in un’ottica di trasparente concorrenza, e dall’altro elimina l’insorgere di nuove imposte anticipate (Dta) la cui iscrivibilità ai fini patrimoniali ha attirato l’attenzione delle autorità di Vigilanza bancaria comunitaria. Con l’introduzione della Vigilanza unica europea stanno infatti emergendo i diversi aspetti di difformità nei regimi fiscali e patrimoniali dei vari Paesi.
Tale nuovo regime di deducibilità integrale viene parzialmente derogato per il solo anno 2015 – per motivi di gettito – prevedendo che per il 25% delle perdite e svalutazioni dell’esercizio la deduzione sia rinviata secondo le regole applicabili alle svalutazioni non ancora dedotte al 31 dicembre 2014. A tal fine si ricorda che secondo l’articolo 106 vigente, di tempo in tempo le svalutazioni e perdite su crediti erano deducibili su cinque esercizi (legge 147/2013) ovvero su 9/18 esercizi laddove il loro ammontare fosse superiore allo 0,30% dei crediti. Ciò ha comportato l’iscrizione massiccia da parte del sistema bancario di imposte anticipate (Dta) cui ha posto rimedio sul piano della vigilanza bancaria il Dl 225/2010 laddove si prevede la trasformabilità in crediti verso l’Erario al verificarsi di perdite civilistiche e/o fiscali. Il Dl 83/2015 stabilisce una completa riscadenzatura degli utilizzi/deduzioni di tali sospesi, cui si aggiunge il 25% dell’anno 2015, secondo aliquote annue prefissate: in sostanza fermo l’ammontare deducibile questo sarà riposizionato nell’arco 2015/2025 con la precisazione che per il 2015 non vi sarà deducibilità. La modifica non ha impatti sull’ammontare delle Dta relative ai crediti già iscritte a bilancio.
Sempre per motivi di gettito è stabilito che ai fini del conteggio degli acconti imposta per il triennio 2015/2017 non si tenga conto del nuovo regime di deducibilità. In sostanza il nuovo regime varrà solo in sede di saldo imposte non essendo applicabile il metodo previsionale. Occorrerà di conseguenza instaurare una sorta di doppio regime fiscale in sede di determinazione degli acconti. Quanto detto ai fini Ires vale anche ai fini Irap con la precisazione che per quest’ultima la deducibilità delle svalutazioni è avvenuta solo a far tempo dal 2013 e quindi si realizza un differimento dei tempi di recupero già previsti su cinque esercizi.
Blocco trasformazione Dta
L’articolo 17, invece, modifica le previsioni contenute nel Dl 225/2010 che consentono la trasformazione in crediti verso l’erario delle Dta iscritta a fronte dell’avvenuto riallineamento delle attività immateriali. Quelle iscritte per «la prima volta» a partire dal bilancio in corso non sono trasformabili e pertanto seguiranno la naturale scadenza. Per conseguenza resta ferma la trasformabiltà in futuro delle Dta già iscritte in precedenti esercizi al verificarsi di perdite civilistiche, fiscali o valore della produzione negativo (Irap). Renzo Parisotto