ITALIA OGGI
Lo prevede il decreto legge 83/2015 come facoltà delle parti (ma non come obbligo)
Processo online fin dall’inizio
Ok a depositi telematici di atti di citazione e costituzione
Processo tutto telematico fino da primo atto. È quanto prevede il decreto legge 83/2015, che ha aperto la strada a depositare con la posta elettronica certificata anche gli atti di citazione e le comparse di costituzione e cioè i primi scritti difensivi delle parti. Anche se non è obbligatorio, anche gli atti introduttivi trovano, per decreto legge il loro valore legale. Senza bisogno di una autorizzazione ministeriale ad hoc. Certo la prassi dei tribunali si barcamena tra protocolli e copie cartacee di cortesia e il processo civile telematico non è ancora entrato a regime, ma il decreto legge spinge per la massiccia informatizzazione. Ma vediamo la novità. L’articolo 19 del decreto legge 83/2015 inserisce il comma 1-bis all’articolo 16-bis del decreto legge 179/2012. Secondo la norma nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti d’appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. La novità sta nel fatto che la norma riguarda proprio il primo atto difensivo.
Attualmente si assiste a un doppio binario. Vediamo perché. Chi inizia una causa civile, inizia il contenzioso notificando l’atto di citazione in formato cartaceo e poi lo porta in tribunale per la iscrizione a ruolo. Il convenuto risponde con una comparsa di costituzione, anch’essa in formato cartaceo. Le parti, in questo momento iniziale, depositano in formato cartaceo anche i documenti allegati ai rispettivi atti introduttivi. Per gli atti depositati successivamente, gli avvocati costituiti hanno solo la possibilità di depositare telematicamente atti informatici. Questo doppio regime costringe sempre a una verifica del fascicolo e della sua integrità e della avvenuta registrazione degli adempimenti. Nelle sedi giudiziarie, in cui è prevista la copia cartacea di cortesia (senza valore legale), il deposito telematico (con valore legale) duplica gli adempimenti. Con la disposizione del decreto 85 il legislatore scommette sull’intero fascicolo telematico, fin dall’inizio. Il decreto legge consente, ma non rende obbligatorio, il deposito telematico degli atti introduttivi. Se, però, le parti optano per il deposito telematico, dovranno rispettare la disciplina regolamentare sulla sottoscrizione e trasmissione degli atti telematici. Antonio Ciccia Messina