IL SOLE 24 ORE
Esecuzioni forzate. Gli effetti delle modifiche al Codice di procedura civile
Vendite mobiliari senza incanto
Sab. 25 – Il decreto legge 83/2015 introduce regole di notevole rilievo che modificano il regime delle vendite forzate mobiliari.
Termini più rapidi
Anche in relazione a queste procedure, come per quelle immobiliari, con finalità acceleratoria è stato dimezzato il termine entro il quale va proposta l’istanza di vendita: 45 giorni e non più 90 dal compimento del pignoramento, secondo il nuovo testo dell’articolo 497 Codice di procedura civile. In teoria questo ci permetterà di risalire di qualche posizione nella ormai famosa classifica Doing Business, ma speriamo che si dimezzino anche i tempi di attesa per la restituzione degli atti di pignoramento da parte degli ufficiali giudiziari, altrimenti il rispetto di tale termine sarà di fatto impossibile.
In secondo luogo, quale corollario delle riforme del 2014, vengono modificate le norme che regolano le modalità della vendita. Dopo l’aggiunta del comma 2 all’articolo 503 del Codice di procedura civile, in virtù del quale si è – di fatto – sancito in via generale l’abbandono della modalità di vendita con incanto (norma ora resa applicabile dall’articolo 23, comma 11 del decreto 83/2015 «anche ai procedimenti pendenti all’entrata in vigore» della legge 162/2014), erano sorti dubbi riguardo al regime da applicare alle vendite mobiliari, le cui disposizioni non erano state toccate direttamente dalle riforme. Il decreto 83/2015 risolve questo dubbio, modificando il comma 1 dell’articolo 532: dall’entrata in vigore della legge di conversione il giudice, in prima battuta, «dispone» la vendita senza incanto o tramite commissionario. Per garantire maggiore trasparenza ed efficienza nell’attribuzione degli incarichi, si prevede inoltre l’istituzione di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati (nuovo articolo 169 sexies disposizioni attuative del Codice). Altre novità di rilievo sono contenute, oltre che nel nuovo ultimo comma dell’articolo 530, laddove si prevede che il prezzo della vendita possa essere versato ratealmente, nell’articolo 532, comma 2 al quale vengono aggiunti due periodi, che meritano grande attenzione. Nel primo si prevede che il numero complessivo degli esperimenti di vendita in ogni caso non possa essere inferiore al numero di tre, come è prassi di molti tribunali; si lascia al giudice la scelta riguardo alla misura dei ribassi e alle modalità di deposito della somma ricavata; e, inoltre, si stabilisce che l’incaricato della vendita abbia a sua disposizione un periodo di tempo compreso tra sei mesi e un anno per liquidare i beni. Alla scadenza deve restituire gli atti in cancelleria e, se si tratta del commissionario, deve fornire «prova dell’attività specificamente svolta», nonché di aver «effettuato la pubblicità disposta dal giudice» (articolo 533, comma 2). Inoltre, nell’ultimo periodo dello stesso comma si prevede che, se (la vendita non ha avuto esito positivo – da quanto comprendiamo- e) non vi sono istanze per l’integrazione del pignoramento (articolo 540 bis), il giudice dispone «la chiusura anticipata del processo esecutivo anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164 bis»: l’infruttuosità e l’antieconomicità della procedura sono già dimostrate nei fatti.
Il problema aperto
A dispetto della sua apparente linearità, tuttavia, è proprio quest’ultimo periodo dell’articolo 532 a far sorgere molti dubbi. Ci si chiede, infatti, come la nuova norma debba essere coordinata con l’articolo 540 bis, peraltro espressamente richiamato.
A parte la previsione nell’articolo 540 bis relativa all’integrazione del pignoramento, in entrambe le disposizioni si tratta infatti dell’infruttuosità della vendita mobiliare. Ma nell’una si detta una disciplina differente rispetto a quella prevista nell’altra sia per quanto riguarda il numero di esperimenti di vendita, sia per quanto riguarda la sorte dell’espropriazione: nell’articolo 532, comma 2 si dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, nell’articolo 540 bis si fa invece riferimento all’estinzione dello stesso.
La conseguenza è che contro il provvedimento di estinzione si deve proporre reclamo, mentre contro il provvedimento di chiusura anticipata (secondo l’indirizzo della giurisprudenza) si deve proporre opposizione agli atti esecutivi. Per evitare questa confusione, si può considerare l’articolo 540 bis abrogato nella parte in cui si pone in contrasto con il nuovo comma 2 dell’articolo 532, in applicazione del principio lex posterior derogat priori. Ma certo tutto ciò crea notevole incertezza.
Di rilievo è, infine, la modifica apportata all’articolo 534 bis: quando la procedura ha a oggetto beni mobili registrati, il giudice deve delegare le operazioni di vendita, mentre in precedenza aveva sul punto libertà di scelta. Simonetta Vincre