COMUNICATO STAMPA
GIUSTIZIA, IL GOVERNO SUL CIVILE PRESENTA UN DDL DELEGA CHE
CONTIENE ANCORA LE CRITICITÀ GIÀ EVIDENZIATE NEI MESI SCORSI.
DIVERSI PUNTI POSITIVI, MA SERVONO FORTI CORREZIONI
MIRELLA CASIELLO, PRESIDENTE OUA: “OK ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE
PER LA FAMIGLIA MA NECESSARIO SUPERARE L’ATTUALE TRIBUNALE PER I
MINORI. POSITIVA L’ELIMINAZIONE DEL FILTRO IN APPELLO. FORTI DUBBI
SUL TRIBUNALE PER LE IMPRESE. INCONTREMO IL MINISTRO ORLANDO E
CHIEDEREMO SUBITO AUDIZIONE AL PARLAMENTO PER AVANZARE SERIE
MODIFICHE SU QUESTI E SU ALTRI PUNTI CRITICI”
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, come già evidenziato in un documento dello scorso settembre del 2014, sottolinea criticamente come nel ddl delega sul processo civile, licenziato ieri dal Cdm, vengano elusi diversi problemi.
La presidente dell’Oua, Mirella Casiello, valuta positivamente il passaggio a una nuova fase della riforma del settore: «Il Ministro Orlando continua il suo percorso di riforma confermando l’impianto e l’indirizzo annunciato nei mesi scorsi. Chiederemo immediatamente un incontro al Ministro e di essere ascoltati in audizione dalle Commissioni Giustizia del Parlamento per avanzare le necessarie richieste di modifica».
Quindi, entrando sinteticamente nel merito di alcuni aspetti del disegno di legge delega, la presidente Casiello fa riferimento al documento già approvato dall’Oua e parte da due questioni estremamente delicate: il potenziamento del cosiddetto Tribunale per le Imprese e l’istituzione del Tribunale per la famiglia. Sulla prima denuncia: «la volontà del governo di aumentare le competenze del Tribunale per le imprese e il venir meno del principio di prossimità, unitamente al fatto che il contributo unificato è previsto in misura doppia rispetto a quello ordinario, renderà ancor più arduo l’accesso alla giustizia delle piccole imprese e dei soggetti più deboli».
Relativamente al Tribunale della Famiglia, «non si comprende – continua – se le sezioni specializzate faranno parte del Tribunale ordinario a livello circondariale e a livello distrettuale (in questo caso acquisendo anche competenze oggi proprie del Tribunale per i Minorenni). Non si precisa se, come auspicato dalla maggioranza delle associazioni forensi (oltre che dall’OUA), sia finalmente prevista la definitiva eliminazione dell’insoddisfacente esperienza dei Tribunali per i minorenni».
L’Oua sottolinea, quindi, come sulla struttura del processo civile ci si preoccupi di più di ridurre i tempi iniziali del giudizio, che non di occuparsi del vero problema, che è quello della fase di decisione della causa. L’anticipazione del deposito delle difese conclusionali rispetto al momento dell’assunzione a riserva della causa, non ha granché di risolutivo, perché, anzi può accadere che le parti predispongano le proprie difese per poi trovarsi di fronte ad un rinvio di ufficio dell’udienza, o, peggio, con il Giudice
che rinvii per più volte la riserva, perché oberato da altre riserve decisorie o istruttorie, ritenute più meritevoli.
Il che può determinare nelle parti l’esigenza di tornare a redigere le difese (così venendo meno al principio di contenimento del numero e della lunghezza degli scritti difensivi), perché, magari, nelle more (spesso si può trattare di anni) sono cambiati gli orientamenti giurisprudenziali o, addirittura, la normativa di riferimento. Parimenti, se può apparire utile ridurre il numero di memorie istruttorie attualmente disciplinate dall’art. 183, comma sesto, non ha molto senso intervenire sulla riduzione dei
termini, posto che, se la fase iniziale durasse di meno, ciò non garantirebbe che la decisione arrivi in tempi più ridotti se il giudice non è comunque in grado di smaltire le decisioni. Viceversa, dovrebbe essere eliminata l’udienza successiva al deposito delle memorie istruttorie, che si risolve spesso nella mera acquisizione del fascicolo da parte del Giudice per la riserva.
L’Oua per quanto attiene l’appello, saluta con favore la previsione di eliminazione del c.d. filtro, che ha dimostrato tutta la sua iniquità e inefficacia. Preoccupano, invece, innovazioni che incidono esageratamente sulla forma dell’atto di appello, tali da attribuire ai giudici una notevole discrezionalità
nel sanzionare con l’inammissibilità il gravame, con contemporaneo aumento dei casi di responsabilità professionale dell’avvocato. La struttura del giudizio di appello dovrebbe essere snellita, con l’anticipazione della precisazione delle conclusioni alla prima udienza, il che consentirebbe anche di ridurre l’abuso del ricorso all’inibitoria, che dovrebbe restare riservato soltanto a situazioni di effettiva urgenza ed indifferibilità della sospensione della decisione impugnata e senza punitive sanzioni economiche.
Infine: «Contrarietà totale – conclude Casiello – si esprime rispetto all’introduzione del principio di sinteticità degli atti. Non potendosi intervenire in dettaglio nel delineare il principio di sinteticità, si correrebbe il serio rischio di attribuire alla discrezione del singolo magistrato la valutazione circa l’effettivo superamento o meno della lunghezza massima di un atto, con rischio evidente di abusi e ingiustizie».
Roma, 11 febbraio 2015