GOVERNO: Arresto europeo, più garanzie alla difesa (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Nuova procedura. Recepita la direttiva che amplia le tutele personali: l’avvocato può assistere anche all’individuazione delle persone
Arresto europeo, più garanzie alla difesa

Tempi rispettati per il recepimento della direttiva 2013/48/UE che rafforza i diritti procedurali di indagati e imputati e fornisce maggiori garanzie ai destinatari del mandato di arresto europeo. Il Consiglio dei ministri di ieri ha dato il via libera all’adozione del decreto legislativo per recepire la direttiva «sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari». Rispettati, quindi, i tempi stabiliti da Bruxelles, che ha fissato il termine ultimo per attuare la direttiva al 27 novembre di quest’anno.
La delega al Governo per recepire la direttiva, che si inserisce nella cosiddetta tabella di marcia indicata dal Consiglio europeo nel Programma di Stoccolma del 2009, era stata inserita nella legge 114/2015 di delegazione europea 2014, con l’obiettivo di fornire maggiori tutele e diritti procedurali effettivi a indagati e imputati.
Va detto che il decreto legislativo si limita a inserire nell’ordinamento solo alcune regole della direttiva, perché la maggior parte delle garanzie sono già presenti nell’ordinamento italiano che, in alcuni casi, assicura una tutela di più ampia portata. In questo senso, ad esempio, non è stata riprodotta la norma che prevede la rinuncia al difensore, inserita nella direttiva ma incompatibile con i princìpi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Il decreto legislativo mette mano, quindi, a poche disposizioni del Codice di procedura penale e dell’ordinamento interno. Modificato l’articolo 364 del Codice di procedura penale, con l’obbligo di garantire la presenza del difensore anche nella fase dell’individuazione delle persone svolta dal pubblico ministero.
Novità per il quadro difensivo del destinatario di un mandato di arresto europeo nel caso di procedura attiva di consegna. L’articolo 4 del Dlgs approvato ieri ha aggiunto un comma, il 5-bis, all’articolo 9 della legge 59/2005 (che recepì la decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri), allargando le garanzie. È così previsto che la persona destinataria del provvedimento di consegna possa nominare un difensore non solo nello Stato di esecuzione ma anche in quello di emissione.
Se l’interessato esprime la volontà di avvalersi di un difensore in quello Stato, il presidente della Corte di appello competente comunica immediatamente questa richiesta all’autorità dello Stato membro di emissione. Marina Castellaneta

Foto del profilo di Andrea Gentile

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