IL SOLE 24 ORE
Dichiarazioni. Gli effetti delle modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione sull’articolo 165 del Tuir
Imposte estere con recupero ampio
Il recupero per competenza e il carry back/forward del credito d’imposta estero non escludono i redditi di lavoro dipendente.
Il Dlgs 147/2015, cosiddetto decreto internazionalizzazioni, all’articolo 15, riconosce, con una norma di interpretazione autentica, la recuperabilità del credito per tutti i tributi esteri aventi natura reddituale (anche se non contemplati nelle specifiche Convenzioni contro le doppie imposizioni) e aggiorna l’articolo 165 del Tuir estendendo ai soggetti Irpef alcuni meccanismi precedentemente riservati ai titolari di reddito d’impresa.
Le modifiche all’articolo 165 del Tuir comportano, in particolare, l’estensione a tutti i soggetti d’imposta della:
facoltà di anticipare il recupero del credito estero “per competenza”;
possibilità di utilizzare come credito d’imposta l’eccedenza dell’imposta estera nel limite dell’opposta eccedenza dell’imposta italiana, realizzata negli otto anni precedenti (carry back/forward).
L’estensione ai soggetti Irpef di questi complessi meccanismi di recupero del credito se per un verso ha «…la finalità di rendere più agevole e tempestiva la fruibilità del credito per le imposte pagate oltre frontiera» (circolare 9/E/2015, paragrafo 7), dall’altro impone un approccio completamente nuovo alla materia; basti considerare che in Unico PF/2016 il credito d’imposta estero deve essere indicato e determinato nel Quadro CE (in precedenza riservato ai soli soggetti Ires) e non più nel Quadro CR.
In maniera apparentemente inspiegabile, invece, sia la CU 2016 sia il 730/2016 si presentano fedeli alla struttura dell’anno precedente, non recependo le modifiche apportate dal Decreto internazionalizzazione.
Osservando ad esempio il Modello 730/2016, le informazioni da indicare nel Quadro G (sezione III) non consentono la rappresentazione del recupero “per competenza” né tanto meno il “carry back/forward”.
Ci si domanda, pertanto, se le facoltà previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 165 del Tuir siano precluse ai titolari di redditi di lavoro dipendente (o assimilato), a motivo del criterio di cassa che ne guida l’imputazione al periodo d’imposta; se così fosse, tuttavia, analoghe considerazioni varrebbero, ad esempio, per i titolari di reddito di lavoro autonomo. Potendo ragionevolmente abbandonare tale conclusione, si ritiene che, in mancanza di contrarie indicazioni normative, anche il reddito di lavoro dipendente (o assimilato) prodotto all’estero possa accedere al recupero “per competenza” del credito estero così come al meccanismo di “carry back/forward” delle eccedenze d’imposta.
Per quanto riguarda in particolare il recupero “per competenza”, le istruzioni ad Unico PF/2016 chiariscono che «La colonna 14, è riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’articolo 165 del Tuir di usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi…».
La norma, come precisato dalla circolare 9/E del 2015, consente di anticipare il recupero del credito ad un momento antecedente al pagamento delle imposte estere. Diversa è l’ipotesi in cui le imposte estere risultino essere state già pagate ma non ancora a titolo definitivo (ad esempio, perché versate in acconto o perché suscettibili di rimborso); tuttavia, laddove la definitività dovesse sopraggiungere nei termini previsti dal comma 5, le due fattispecie dovrebbero coincidere.
In merito al comma 6, invece, si segnala, per il reddito di lavoro dipendente, un’ulteriore complicazione laddove l’imposta estera risultasse riproporzionata in base al comma 10 dell’articolo 165 del Tuir, alla luce dei chiarimenti forniti dalla risoluzione 48/E del 2013.
Infine, sulla decorrenza del comma 6, per i soggetti Irpef, la memorizzazione delle eccedenze dovrebbe valere solo dal periodo d’imposta 2015, rimanendo escluse le eccedenze generate in anni precedenti (circolare 9/E/2015).
Giulia Pasquini Alessio Vagnarelli