IMMOBILI: Rent to buy, contratti a rischio (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Il parere del Notariato del Triveneto sulle nuove modalità di trasferimento degli immobili
Rent to buy, contratti a rischio
Stop immediato agli accordi se ci sono ipoteche in atto

Nei contratti di rent to buy, l’impedimento posto a carico del notaio dall’art. 8 del dlgs 122/2005 trova applicazione sin dal momento della stipula del godimento in funzione della successiva alienazione. È quanto si legge, fra l’altro, nel nuovo orientamento del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie.
A sensi dell’art. 8, dlgs. 20/6/2005, n. 122, «il notaio non può procedere alla stipula dell’atto di compravendita se anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile». Tale disposizione ha dato adito a diverse soluzioni interpretative, anche da parte del notariato, a partire dallo studio CNN n. 5812/C del 20 luglio 2015.
Rent to buy.
L’art. 23, del dl 133/2014, conv. con legge 11/11/2014 n. 164 ha introdotto nel nostro ordinamento i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione. L’art. 23, comma 4, dl 133/2014 stabilisce che se uno dei suddetti contratti ha per oggetto un’abitazione, il divieto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 20/6/2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento.
A riguardo il Notariato Triveneto ritiene che ogni qualvolta torni applicabile la disciplina di cui all’art. 8, dlgs 122/2005 (e quindi al ricorrere dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione di detta disposizione), e sempreché il rent to buy abbia per oggetto un’abitazione gravata da ipoteca o pignoramento, l’impedimento posto a carico del notaio trova applicazione sin dal momento della stipula del rent to buy e non al momento di stipula del successivo atto traslativo (in funzione del quale l’immobile viene concesso in godimento).
Trascrizione del preliminare
Il Notariato Triveneto ha emanato le «Regole operative per la trascrizione del contratto preliminare per persona da nominare». Si tratta, di regole (frutto di un lavoro congiunto tra la Commissione del Comitato notarile e l’Agenzia delle entrate, direzione Regionale del Veneto) a carattere prettamente operativo con le quali vengono fissate le linee di condotta per la corretta compilazione delle note di trascrizione e quindi per l’esecuzione delle formalità presso i RR.II.. In particolare, le cinque norme oggetto di chiarimenti riguardano:
1) preliminare di compravendita con riserva di nomina;
2) dichiarazione di nomina relativa a preliminare trascritto (posta in essere prima della stipula del rogito);
3) dichiarazione di nomina contestuale al rogito;
4) dichiarazione di nomina successiva al rogito definitivo di compravendita;
5) cessione contratto preliminare trascritto. Luciano De Angelis

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